Corte costituzionale

Ordinanza n. 458/1999

Corte cost., ord. 23 dicembre 1999, n. 458

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
458/1999
Data di deposito
23 dicembre 1999
Data di decisione
14 dicembre 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:458

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25056

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234), nella parte in cui, riguardo al procedimento davanti al pretore, non prevede - analogamente a quanto stabilito per il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento ordinario - che anche il decreto che dispone il giudizio, emesso (ai sensi dell'art. 565, comma 2, cod. proc. pen.) dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale, sia nullo qualora non sia preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.. Gli argomenti e i motivi su cui si basano le ordinanze di rimessione (secondo i quali la denunciata diversita' di disciplina - non giustificata dalla specificita' del rito per decreto, giacche' comunque in entrambi i casi il processo sfocia nel giudizio dibattimentale - sarebbe inoltre lesiva delle garanzie difensive dell'imputato, poiche' la mancata effettuazione dell'interrogatorio susseguente all'invito gli sottrarrebbe la possibilita' di addurre immediatamente le proprie difese in modo da ottenere un provvedimento di archiviazione) risultano infatti gia' esaminati dalla Corte nella ordinanza n. 325 del 1999, con la quale censure del tutto analoghe mosse alla disposizione impugnata sono state ritenute manifestamente infondate; ne' ora, in aggiunta ad essi, ne vengono prospettati dei nuovi, tali da poter indurre ad un diverso orientamento. - V. O. n. 325/1999 (gia' citata nel testo). - Su questioni affini, v., altresi', O. nn. 326/1999 e 432/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Alba, sezione distaccata di Bra, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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