Corte costituzionale
Ordinanza n. 458/1999
Corte cost., ord. 23 dicembre 1999, n. 458
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 458/1999
- Data di deposito
- 23 dicembre 1999
- Data di decisione
- 14 dicembre 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:458
Norme oggetto del giudizio
- art. 555, comma 2, codice di procedura penale
- art. 2, legge n. 234 del 16 luglio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 25056
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234), nella parte in cui, riguardo al procedimento davanti al pretore, non prevede - analogamente a quanto stabilito per il decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento ordinario - che anche il decreto che dispone il giudizio, emesso (ai sensi dell'art. 565, comma 2, cod. proc. pen.) dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale, sia nullo qualora non sia preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.. Gli argomenti e i motivi su cui si basano le ordinanze di rimessione (secondo i quali la denunciata diversita' di disciplina - non giustificata dalla specificita' del rito per decreto, giacche' comunque in entrambi i casi il processo sfocia nel giudizio dibattimentale - sarebbe inoltre lesiva delle garanzie difensive dell'imputato, poiche' la mancata effettuazione dell'interrogatorio susseguente all'invito gli sottrarrebbe la possibilita' di addurre immediatamente le proprie difese in modo da ottenere un provvedimento di archiviazione) risultano infatti gia' esaminati dalla Corte nella ordinanza n. 325 del 1999, con la quale censure del tutto analoghe mosse alla disposizione impugnata sono state ritenute manifestamente infondate; ne' ora, in aggiunta ad essi, ne vengono prospettati dei nuovi, tali da poter indurre ad un diverso orientamento. - V. O. n. 325/1999 (gia' citata nel testo). - Su questioni affini, v., altresi', O. nn. 326/1999 e 432/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Alba, sezione distaccata di Bra, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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