Corte costituzionale
Ordinanza n. 453/1999
Corte cost., ord. 17 dicembre 1999, n. 453
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 453/1999
- Data di deposito
- 17 dicembre 1999
- Data di decisione
- 13 dicembre 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:453
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25061
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost., dell'art. 102, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - nella parte in cui stabiliscono, rispettivamente, la conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilita' nella pena sostitutiva della liberta' controllata; e la possibilita', per il giudice che dispone la predetta conversione di pena, di applicare la liberta' controllata, disattendendo la richiesta del condannato di applicazione del lavoro sostitutivo -, in quanto le stesse sono gia' state dichiarate non fondate con l'ordinanza n. 115 del 1999, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione. - Cfr., pure, S. n. 206/1996. red.: G. Leo
Massima n. 25062
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 103, comma secondo, e 105, primo comma, Cost. - nella parte in cui prescrivono, rispettivamente, che la durata complessiva del lavoro sostitutivo non puo' superare, in ogni caso, i sessanta giorni; e che l'applicabilita' e l'eseguibilita' del lavoro sostitutivo sono condizionate alla previa stipula di convenzioni con enti individuati come possibili destinatari delle prestazioni non retribuite -, in quanto le stesse sono prospettate in modo del tutto ipotetico ed eventuale, avendo il giudice 'a quo' omesso di operare qualunque scelta circa la misura concretamente applicabile. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Varese, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 103, secondo comma, e 105, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Varese, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.
Il Presidente e redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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