Corte costituzionale

Ordinanza n. 453/1999

Corte cost., ord. 17 dicembre 1999, n. 453

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
453/1999
Data di deposito
17 dicembre 1999
Data di decisione
13 dicembre 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:453

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25061

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost., dell'art. 102, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - nella parte in cui stabiliscono, rispettivamente, la conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilita' nella pena sostitutiva della liberta' controllata; e la possibilita', per il giudice che dispone la predetta conversione di pena, di applicare la liberta' controllata, disattendendo la richiesta del condannato di applicazione del lavoro sostitutivo -, in quanto le stesse sono gia' state dichiarate non fondate con l'ordinanza n. 115 del 1999, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione. - Cfr., pure, S. n. 206/1996. red.: G. Leo

Massima n. 25062

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 103, comma secondo, e 105, primo comma, Cost. - nella parte in cui prescrivono, rispettivamente, che la durata complessiva del lavoro sostitutivo non puo' superare, in ogni caso, i sessanta giorni; e che l'applicabilita' e l'eseguibilita' del lavoro sostitutivo sono condizionate alla previa stipula di convenzioni con enti individuati come possibili destinatari delle prestazioni non retribuite -, in quanto le stesse sono prospettate in modo del tutto ipotetico ed eventuale, avendo il giudice 'a quo' omesso di operare qualunque scelta circa la misura concretamente applicabile. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Varese, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 103, secondo comma, e 105, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Varese, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.

Il Presidente e redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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