Corte costituzionale
Ordinanza n. 450/1999
Corte cost., ord. 17 dicembre 1999, n. 450
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 450/1999
- Data di deposito
- 17 dicembre 1999
- Data di decisione
- 13 dicembre 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:450
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, legge n. 223 del 23 luglio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 25054
E' manifestamente inammissibile - per inadeguata motivazione, in punto di rilevanza, da parte del giudice 'a quo' - la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 Cost., dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui - nell'attribuire ai dipendenti da imprese industriali, tali da essere definite per i loro elevati livelli di innovazione tecnologica e di competitivita' di interesse nazionale, ed interessate da esigenze di ristrutturazione e di riorganizzazione, la facolta' di richiedere anticipatamente, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, con maggiorazione dell'anzianita' contributiva, la pensione - non consente che di tale beneficio si avvalgano i lavoratori invalidi. Invero, considerato che la questione e' stata sollevata sul presupposto che, secondo l'ordinamento vigente, informato ai principi dell'alternativita' ed unitarieta' dei trattamenti pensionistici, il lavoratore che ottiene la pensione di invalidita' a carico dell'INPS non puo' in alcun caso sostituirla con altra prestazione relativa a diverso evento protetto, e che i contributi versati precedentemente e successivamente gli conferiscono il solo diritto a supplementi della pensione in godimento - a parte che non risulta se nel caso di specie la proposta istanza di prepensionamento sia stata seguita dall'adempimento dei vari passaggi procedurali previsti dalla legge per rendere operativo l'esercizio di detta facolta' - la mancanza, nell'ordinanza di rimessione, dei necessari chiarimenti riguardo alla permanenza del rapporto di lavoro del soggetto interessato alla data (non indicata) della concessione della pensione di invalidita' e soprattutto al momento della successiva istanza di prepensionamento, e riguardo alla esatta situazione di invalidita' o inabilita' del soggetto stesso - tenuto conto del quadro normativo in materia - e la omissione, altresi', delle necessarie precisazioni in ordine alla prima richiesta di supplemento della pensione di invalidita' senza sostituirne il titolo, in corrispondenza alla evoluzione della giurisprudenza in materia di mutamento del trattamento pensionistico, impediscono alla Corte di pronunciarsi sul promosso incidente. - Riguardo alla precedente ordinanza - anch'essa riconosciuta carente nella motivazione della rilevanza - con la quale la questione era gia' stata sollevata dallo stesso giudice, O. n. 424/1996. - Riguardo ai principi applicati cfr., inoltre, S. n. 193/1995 e O. n. 327/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della comunità Europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal pretore di Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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