Corte costituzionale

Ordinanza n. 448/1999

Corte cost., ord. 1° dicembre 1999, n. 448

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
448/1999
Data di deposito
1° dicembre 1999
Data di decisione
22 novembre 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:448

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979
  • art. 1, legge n. 895 del 30 dicembre 1980
  • legge n. 537 del 26 settembre 1981
  • legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • art. 20, legge n. 843 del 21 dicembre 1978
  • legge n. 33 del 29 febbraio 1980
  • art. 1, decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981
  • art. 7, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • art. 5, comma 5, decreto-legge n. 726 del 30 ottobre 1984
  • legge n. 863 del 19 dicembre 1984

Parametri

Massime

Massima n. 25037

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, e 36, primo comma, Cost., delle disposizioni, in materia previdenziale e pensionistica, - tuttora applicabili, anche in seguito alle innovazioni apportate dall'art. 5, quinto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863) ai rapporti anteriori all'entrata in vigore di quest'ultimo - contenute negli artt. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, 14 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537) e 7 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638), denunciate in quanto, non tenendo conto dei caratteri particolari delle prestazioni lavorative a tempo parziale, assumono anche per queste come base di calcolo dei contributi previdenziali, il "limite minimo di retribuzione giornaliera", non ulteriormente frazionabile, stabilito per le prestazioni di lavoro a tempo pieno. E' infatti da escludere che la indifferenziata estensione di tale criterio di computo retributivo al lavoro a tempo parziale, e la parificazione -che ne consegue- tra datori di lavoro i quali corrispondano diverse retribuzioni -disposte come sono nell'esercizio dell'ampio potere discrezionale spettante al legislatore, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, in materia, e risultando comunque giustificate dalla preminente finalita' di assicurare una soglia di contribuzione tale da consentire la tutela dei lavoratori in un contesto nel quale opera il principio di solidarieta' - denotino manifesti aspetti di irragionevolezza o di arbitraria discriminazione. Cosi' come e' da escludere - se si considera che il contestato criterio contributivo si colloca nel graduale ed articolato processo di evoluzione normativa in cui si inserisce la regolamentazione sostanziale e previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale - che a diverso avviso si possa venire indotti per il solo fatto delle modifiche intervenute al riguardo ad opera della disciplina posteriore. Mentre sono anche evidentemente fuori di luogo sia il richiamo, quale 'tertium comparationis', alla diversa disciplina degli aspetti contributivi del settore dei lavoratori domestici di cui al d.P.R. 3 dicembre 1971, n. 1403 - data la specificita' e disomogeneita' dei sistemi posti a confronto - sia la doglianza formulata, con richiamo al diritto ad equa retribuzione, in riferimento al maggior obbligo contributivo posto - in modo peraltro assai piu' limitato - anche a carico del lavoratore, in quanto, a parte il vantaggio di un miglior trattamento pensionistico che all'esito ne deriva, anche a questo proposito la legittimita' delle norme impugnate deve essere valutata nell'ottica dei su menzionati preminenti principi solidaristici. - Riguardo agli specifici e vari aspetti della questione, cfr. O. nn. 835/1988, 1157/1988; 92/1997 e 125/1998, nonche' S. nn. 18/1998, 202/1999, 301/1996, 345/1999 e 97/1996. red.: S. Pomodoro

Massima n. 25038

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, e 36 Cost., nei confronti dell'art. 5, quinto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali) convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, il quale (nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 1 della legge n. 389 del 1989) ha stabilito la base di calcolo dei contributi previdenziali relativi ai lavoratori a tempo parziale in un sesto del minimale giornaliero previsto dall'art. 7 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638). I lamentati effetti distorsivi della impugnata normativa, derivanti dall'assoggettamento del lavoro a tempo parziale a contributi proporzionalmente maggiori rispetto a quelli previsti in generale per il contratto di lavoro a tempo pieno, si verificherebbero infatti in specifici casi (attivita' espletata per piu' di sei ore giornaliere ma non per tutte le giornate lavorative; cumulo di piu' attivita' lavorative 'part-time') che, indicati quali mere ipotesi esemplificative, si configurano - come la stessa Corte rimettente esplicitamente afferma - come estranei riguardo al processo 'a quo', la cui definizione, dunque, non dipende dalla soluzione del promosso incidente. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria); dell'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33; dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica); dell'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, nonché dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevate - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione - dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, sollevata - in riferimento agli identici parametri - dalla stessa Corte di cassazione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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