Corte costituzionale

Ordinanza n. 445/1999

Corte cost., ord. 1° dicembre 1999, n. 445

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
445/1999
Data di deposito
1° dicembre 1999
Data di decisione
22 novembre 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:445

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 25034

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., nella parte in cui, riguardo alla procedura del riesame, da parte del Tribunale delle liberta', delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, in caso di non sollecita e puntuale esecuzione, da parte del Presidente del Tribunale , del prescritto "immediato avviso" della avvenuta presentazione della richiesta di riesame, all'autorita' procedente, non prevedono la perdita di efficacia dell'adottata misura. L'interpretazione delle disposizioni impugnate - secondo cui il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti, da parte dell'autorita' procedente, al tribunale del riesame, decorre non gia' (come presupposto dal giudice 'a quo') dal momento in cui l'avviso giunge all'autorita' procedente, ma dal momento in cui la richiesta di riesame perviene alla cancelleria del tribunale, e l'"immediato avviso" si colloca, di conseguenza, all'interno del termine - in base alla quale - ritenendola l'unica possibile adeguata ai principi costituzionali - la Corte costituzionale (con sentenza n. 232 del 1998) ha dichiarato non fondata "nei sensi di cui in motivazione" identica questione, ma dalla quale peraltro - giudicandola a sua volta in contrasto con il tenore della norma - il giudice 'a quo' ritiene di doversi discostare, risulta infatti ora condivisa, e ribadita, nella sentenza - successiva alle ordinanze con cui e' stato promosso il presente giudizio - 18 gennaio 1999, n. 25, delle Sezioni unite della Corte di cassazione, e non puo', quindi, allo stato, non essere confermata. - Nello stesso senso, su identica questione, anch'essa proposta prima della su citata sentenza delle Sezioni unite, O. n. 269/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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