Corte costituzionale
Ordinanza n. 444/1999
Corte cost., ord. 1° dicembre 1999, n. 444
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 444/1999
- Data di deposito
- 1° dicembre 1999
- Data di decisione
- 22 novembre 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:444
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 25030
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, commi primo e secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, primo comma, lett. a) e b), e 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo, emanando un decreto nel quale e' stata valutata la posizione dello stesso imputato in ordine alla responsabilita' penale. Infatti - posto che le misure cautelari reali sono attinenti a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilita' puo' costituire situazione di pericolo, e, pur raccordandosi ad un reato, possono prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza perche' la funzione preventiva non si proietta necessariamente sull'autore del fatto criminoso ma su cose, sicche' per la loro adozione non si richiede quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilita' dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, in modo da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo - se la valutazione di merito non e' imposta dal tipo di atto in precedenza adottato dal giudice, l'eventuale effetto pregiudicante dovra' essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti dell'astensione o della ricusazione. - S. nn. 48/1994, 66 e 308/1997; O. nn. 203/1998 e 29/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b) e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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