Corte costituzionale

Ordinanza n. 368/1999

Corte cost., ord. 28 luglio 1999, n. 368

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
368/1999
Data di deposito
28 luglio 1999
Data di decisione
14 luglio 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:368

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 525 del 10 ottobre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 24972

Manifesta infondatezza della questione poiche' il compenso mensile attribuito agli ufficiali giudiziari e' stato introdotto e determinato con modalita' diverse rispetto all'indennita' speciale attribuita al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, essendo tale compenso, sia nel momento della iniziale determinazione sia nelle vicende successive, compiutamente compreso nell'ambito della contrattazione collettiva, mentre l'indennita' per il personale delle cancellerie e segreterie e' stata determinata direttamente dalla legge o percentualmente commisurata all'ammontare di una indennita' legislativamente fissata. Pertanto, la non omogeneita' tra le categorie di dipendenti e la diversita' dei meccanismi di determinazione dei rispettivi trattamenti retributivi che il giudice rimettente pone a raffronto rendono non priva di giustificazione la differente disciplina anche quanto all'adeguamento periodico di una delle componenti del sistema retributivo; ne', d'altro canto, puo' essere invocato l'art. 36 Cost., perche' la proporzionalita' e la sufficienza della retribuzione devono essere valutate non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, ma considerando la retribuzione nel suo complesso. - Cfr. S. n. 164/1994. - V., inoltre, S. n. 15/1995, nella quale si ribadisce che l'art. 36 Cost. non garantisce la indicizzazione degli elementi retributivi. - Sull'impossibilita' di richiamare il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) per conseguire miglioramenti del trattamento economico, v. S. n. 273/1997, nonche' O. n. 205/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 10 ottobre 1996, n. 525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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