Corte costituzionale
Ordinanza n. 368/1999
Corte cost., ord. 28 luglio 1999, n. 368
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 368/1999
- Data di deposito
- 28 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:368
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 525 del 10 ottobre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 24972
Manifesta infondatezza della questione poiche' il compenso mensile attribuito agli ufficiali giudiziari e' stato introdotto e determinato con modalita' diverse rispetto all'indennita' speciale attribuita al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, essendo tale compenso, sia nel momento della iniziale determinazione sia nelle vicende successive, compiutamente compreso nell'ambito della contrattazione collettiva, mentre l'indennita' per il personale delle cancellerie e segreterie e' stata determinata direttamente dalla legge o percentualmente commisurata all'ammontare di una indennita' legislativamente fissata. Pertanto, la non omogeneita' tra le categorie di dipendenti e la diversita' dei meccanismi di determinazione dei rispettivi trattamenti retributivi che il giudice rimettente pone a raffronto rendono non priva di giustificazione la differente disciplina anche quanto all'adeguamento periodico di una delle componenti del sistema retributivo; ne', d'altro canto, puo' essere invocato l'art. 36 Cost., perche' la proporzionalita' e la sufficienza della retribuzione devono essere valutate non in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, ma considerando la retribuzione nel suo complesso. - Cfr. S. n. 164/1994. - V., inoltre, S. n. 15/1995, nella quale si ribadisce che l'art. 36 Cost. non garantisce la indicizzazione degli elementi retributivi. - Sull'impossibilita' di richiamare il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) per conseguire miglioramenti del trattamento economico, v. S. n. 273/1997, nonche' O. n. 205/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 10 ottobre 1996, n. 525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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