Corte costituzionale
Ordinanza n. 357/1999
Corte cost., ord. 22 luglio 1999, n. 357
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 357/1999
- Data di deposito
- 22 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:357
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, legge n. 362 del 8 novembre 1991
Parametri
- art. 35, Costituzione
- art. 12, comma 2, legge n. 475 del 2 aprile 1968
- art. 4, Costituzione
- art. 12, comma 8, legge n. 475 del 2 aprile 1968
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 24844
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 - in relazione all'art. 12, commi 2 e 8, l. 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), che disciplina il trasferimento della titolarita' di farmacia per atto "inter vivos" a titolo oneroso a favore del farmacista che abbia gia' conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un precedente concorso - 4 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, l. 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), laddove prevede un limite massimo di eta' (cinquantanove anni) per essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, in quanto - posto che il raffronto tra due fattispecie al fine di valutare la ragionevolezza del loro trattamento differenziato e' ammissibile soltanto se esse siano identiche, o, quantomeno, sostanzialmente omogenee; e che rientra nella discrezionalita' del legislatore stabilire i requisiti d'eta' per l'acceso ai pubblici impieghi, purche' essi non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole - il legislatore, con la disposizione denunciata, ha stabilito, con una scelta immune da irragionevolezza e non arbitraria, di "evitare in futuro le gestioni provvisorie nell'esercizio delle farmacie e le ripetute sanatorie che hanno caratterizzato i periodi trascorsi", dettando regole cogenti sia nel fissare i requisiti soggettivi dei concorrenti, sia nel disciplinare gli altri aspetti del procedimento concorsuale; in quanto le due fattispecie indicate dal giudice 'a quo', pur relative entrambe al conseguimento di un esercizio farmaceutico, non sono omogenee, essendo diversa la fonte della titolarita' (concorso pubblico 'ex' art. 4, l. n. 362 del 1991, e contratto 'ex' art. 12, l. n. 475 del 1968), sicche' la seconda fattispecie, costituendo una deroga alla generale prescrizione del pubblico concorso, puo' considerarsi un'ipotesi diversa ed eccezionale; ed in quanto, con riferimento agli artt. 4 e 35 Cost., dal riconoscimento dell'importanza costituzionale del lavoro non deriva l'impossibilita' di prevedere condizioni e limiti per l'esercizio del relativo diritto, anche attraverso la fissazione di un limite massimo di eta' posto a tutela di altri valori costituzionalmente garantiti, purche' sempre nel rispetto della ragionevolezza dei requisiti soggettivi di partecipazione ai concorsi pubblici. - S. nn. 139/1984, 412/1988, 237/1995, 65/1996, 103, 293, 431 e 466/19997; O. n. 297/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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