Corte costituzionale
Ordinanza n. 356/1999
Corte cost., ord. 22 luglio 1999, n. 356
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 356/1999
- Data di deposito
- 22 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:356
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 6, legge n. 319 del 8 luglio 1980
- art. 10, legge n. 319 del 8 luglio 1980
- art. 2, comma 2, legge n. 319 del 8 luglio 1980
- art. 2, comma 1, legge n. 319 del 8 luglio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 24825
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, posto che la stessa viene prospettata muovendo dalla premessa interpretativa secondo cui ha carattere di autonomia - rispetto alla causa civile in cui si e' provveduto alla contestata liquidazione dell'onorario al consulente tecnico d'ufficio - il procedimento di opposizione regolato dall'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le opere eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), nel quale soggetti <<interessati>> a comparire ('ex' art. 29 della legge n. 794 del 1942) sono da ritenersi tutti coloro che dalla liquidazione stessa possano risentire pregiudizio: senza distinzione tra le parti costituite e quelle rimaste contumaci in detta causa civile, alle quali, personalmente, va quindi notificato l'atto di opposizione; limitando la notificazione del ricorso del consulente alle sole parti costituite nella causa in cui e' stato liquidato il compenso, si verrebbe immancabilmente a ledere il diritto di difesa degli altri <<interessati>>, sui quali si rifletterebbe direttamente, con riguardo all'entita' delle spese giudiziali, una pronuncia resa 'inter alios'. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 295/1995, 417/1996, 175/1997.
Massima n. 24826
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in quanto, premesso che e' stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le opere eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), che costituisce preliminare di rito rispetto ad esse; solo ove si fosse pervenuti ad una declaratoria di illegittimita' costituzionale della predetta norma, si sarebbe potuto evitare - secondo la tesi dello stesso rimettente - l'<<altrimenti imposta pronuncia di estinzione>> del giudizio 'a quo', la quale invece verra' ovviamente a precludere qualsiasi esame del merito e, dunque, l'applicabilita' delle ulteriori norme denunciate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma, e 10, della legge n. 319 del 1980, sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - dallo stesso Tribunale di Roma, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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