Corte costituzionale
Ordinanza n. 331/1999
Corte cost., ord. 20 luglio 1999, n. 331
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 331/1999
- Data di deposito
- 20 luglio 1999
- Data di decisione
- 14 luglio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:331
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
- legge n. 216 del 6 marzo 1992
- art. 1, decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
- art. 2, decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
- art. 3, decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 24962
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che la Corte ha precisato che il d.l. 7 gennaio 1992, n. 216 e' una tipica misura di perequazione del trattamento economico, che rientra nella discrezionalita' legislativa, e che esso e' andato oltre il semplice adeguamento alla statuizione di incostituzionalita' contenuta nella sentenza n. 277 del 1991, per la parte relativa alla mancata comparazione tra ispettori e sottufficiali dei carabinieri nella tabella <<C>> allegata alla legge n. 121 del 1981; e considerato che il legislatore con una scelta precisa ha intenzionalmente voluto non solo colmare il vuoto di comparazione ed equiparazione per i sottufficiali dei carabinieri, ma anche procedere ulteriormente alla unificazione (completa a decorrere dal 1^ gennaio 1992) del trattamento economico di tutti i sottufficiali di polizia sia ad ordinamento militare che civile - le censure proposte dall'ordinanza di rimessione si riferiscono ad un periodo anteriore all'attuazione della delega legislativa e non destinato ad essere disciplinato dalla stessa, per cui non possono essere invocati i principi e i criteri direttivi fissati per l'esercizio della funzione legislativa ai sensi dell'art. 76 Cost., destinati ad operare rispetto ai decreti delegati. Peraltro, anche i profili relativi agli artt. 36 e 97 Cost., come genericamente invocati, sono manifestamente privi di fondamento perche' non sussiste un contrasto con dette disposizioni, attesi i livelli retributivi e la situazione transitoria organizzativa e funzionale dei ruoli dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. - Cfr. S. nn. 63/1998, 465/1997, 65/1997, 455/1993, 277/1991, nonche' O. n. 151/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 136 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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