Corte costituzionale
Ordinanza n. 325/1999
Corte cost., ord. 16 luglio 1999, n. 325
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 325/1999
- Data di deposito
- 16 luglio 1999
- Data di decisione
- 7 luglio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:325
Norme oggetto del giudizio
- art. 555, comma 2, codice di procedura penale
- art. 2, legge n. 234 del 16 luglio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 24834
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 555, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 2 l. 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica all'art. 323 del codice penale, in materia di abuso di ufficio e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio, emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito dell'opposizione al decreto penale, a norma dell'art. 565, comma 2, cod. proc. pen., sia nullo qualora non sia preceduto dall'invito del p.m. all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio, secondo l'art. 375, comma 3, stesso codice, in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost., all'accoglimento della prospettata assimilazione del procedimento per decreto a quello "ordinario" osta l'eterogeneita' degli atti ai quali la nullita', in caso di omissione del previo invito, rispettivamente si riferisce (nel procedimento "ordinario") e si richiede che venga estesa nell'ambito del procedimento alternativo, giacche', in un caso, si tratta di atti propri ed esclusivi del p.m., che costituiscono modi di esercizio dell'azione penale, mentre, nell'altro caso, si tratta del decreto che dispone il giudizio, cioe' di un atto proprio del giudice, successivo non solo all'esercizio dell'azione penale da parte dell'accusa, ma anche alla condanna per decreto da parte del medesimo giudice e altresi' all'opposizione che contro la condanna l'imputato abbia proposto; ed in quanto, con riferimento all'art. 24 Cost., in generale, nel procedimento per decreto penale, l'esperimento dei mezzi di difesa si svolge nel giudizio che segue all'opposizione, giacche' il decreto penale, posto nel nulla dall'opposizione, assume il solo significato di strumento di contestazione dell'addebito, necessario per lo stesso esercizio della correlativa difesa. - S. n. 344/1991; O. nn. 38, 47, 277/1996, 432/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), sollevate, rispettivamente in riferimento all'art. 3 della Costituzione e agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Montepulciano e dal pretore di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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