Corte costituzionale
Ordinanza n. 299/1999
Corte cost., ord. 14 luglio 1999, n. 299
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 299/1999
- Data di deposito
- 14 luglio 1999
- Data di decisione
- 7 luglio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:299
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 3, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 24897
Manifesta infondatezza della questione in quanto, premesso che - come la Corte ha gia' affermato - il d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (recante: <<Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali>>) e' stato emanato in un momento assai delicato per la vita economico-finanziaria del Paese, caratterizzato dalla necessita' di recuperare l'equilibrio di bilancio; il medesimo d.l. (v., in particolare, l'art. 7), pur collocandosi in un ambito estremo, non lede tuttavia i parametri costituzionali indicati dal giudice 'a quo', poiche' il sacrificio imposto ai pubblici dipendenti dal comma 3 del citato art. 7 e' stato limitato ad un anno; cosi' come limitato nel tempo e' stato il divieto di stipulazione di nuovi accordi economici, previsto dal comma 1 dell'art. 7. Pertanto, tale norma ha imposto un sacrificio non irragionevolmente esteso nel tempo, ne' irrazionalmente ripartito tra categorie diverse di cittadini, giacche' la manovra di contenimento della spesa pubblica compiuta con il d.l. in oggetto non ha inciso solo sulla condizione e sul patrimonio dei pubblici impiegati, ma anche su quello di altre categorie di lavoratori. - V. S. n. 245/1997. - Cfr., inoltre, tra le molte, S. nn. 516/1995 e 60/1995, nelle quali si sottolinea che, nell'esaminare la rilevanza di una questione, la Corte e' tenuta a seguire l'interpretazione della norma adottata dal giudice 'a quo', se non implausibile e non in contrasto con il diritto vivente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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