Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/1999

Corte cost., ord. 11 febbraio 1999, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
29/1999
Data di deposito
11 febbraio 1999
Data di decisione
8 febbraio 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:29

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24468

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b), e 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., denunciati nella parte in cui non prevedono che non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti dello stesso imputato, nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo, con un provvedimento nel quale e' stata valutata la responsabilita' penale dell'imputato, giacche' - come la Corte ha gia' affermato nel dichiarare infondata e, successivamente, manifestamente infondata identica questione - le misure cautelari reali non richiedono la sussistenza di <<gravi indizi di colpevolezza>>, sicche' la loro adozione non esige quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilita' dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, cosi' da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo, mentre l'eventuale effetto pregiudicante in ipotesi derivante da una valutazione penetrante della responsabilita' dell'imputato, non essendo imposta dal tipo di atto, dovra' essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti dell'astensione o della ricusazione. - Cfr., sull'identica questione, S. n. 66/1997 e O. n. 203/1998; sui requisiti richiesti per l'adozione di misure cautelari reali, S. n. 48/1994; sulla distinzione tra ipotesi riconducibili all'istituto dell'incompatibilita' e casi di astensione-ricusazione, S. n. 308/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b) e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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