Corte costituzionale
Ordinanza n. 29/1999
Corte cost., ord. 11 febbraio 1999, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 29/1999
- Data di deposito
- 11 febbraio 1999
- Data di decisione
- 8 febbraio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:29
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24468
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b), e 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., denunciati nella parte in cui non prevedono che non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti dello stesso imputato, nella medesima fase del giudizio, la misura cautelare reale del sequestro preventivo, con un provvedimento nel quale e' stata valutata la responsabilita' penale dell'imputato, giacche' - come la Corte ha gia' affermato nel dichiarare infondata e, successivamente, manifestamente infondata identica questione - le misure cautelari reali non richiedono la sussistenza di <<gravi indizi di colpevolezza>>, sicche' la loro adozione non esige quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilita' dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, cosi' da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo, mentre l'eventuale effetto pregiudicante in ipotesi derivante da una valutazione penetrante della responsabilita' dell'imputato, non essendo imposta dal tipo di atto, dovra' essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti dell'astensione o della ricusazione. - Cfr., sull'identica questione, S. n. 66/1997 e O. n. 203/1998; sui requisiti richiesti per l'adozione di misure cautelari reali, S. n. 48/1994; sulla distinzione tra ipotesi riconducibili all'istituto dell'incompatibilita' e casi di astensione-ricusazione, S. n. 308/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b) e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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