Corte costituzionale
Ordinanza n. 289/1999
Corte cost., ord. 9 luglio 1999, n. 289
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 289/1999
- Data di deposito
- 9 luglio 1999
- Data di decisione
- 5 luglio 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:289
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 8, quinquies, decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993
- art. 15, comma 5, legge n. 335 del 8 agosto 1995
Parametri
Massime
Massima n. 24880
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il tribunale rimettente, nel deliberare la sussistenza del requisito della rilevanza della stessa, ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla influenza, o meno, della disposizione dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - gia' in vigore al momento del promovimento dell'incidente di costituzionalita' - sulla definizione del giudizio di accertamento oggetto della sua cognizione; e, pertanto, non ha assolto l'obbligo di motivare in modo adeguato ed esauriente sulla rilevanza dei dubbi di costituzionalita' prospettati. - V., da ultimo, O. n. 60/1998. red.: G. Leo
Massima n. 24881
E' necessario restituire gli atti ai giudici rimettenti perche' valutino nuovamente la rilevanza delle questioni di costituzionalita' proposte, alla stregua della normativa sopravvenuta. (Nella specie, successivamente alla emissione delle ordinanze di rinvio alla Corte, <<il legislatore e' intervenuto, con l'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella materia oggetto dei dubbi di costituzionalita' prospettata dai predetti giudici>>. In particolare, il terzo comma dell'art. 59 citato ha stabilito che, con decorrenza dal 1^ gennaio 1998, <<per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza>>; ed inoltre, con il comma 3 menzionato, nonche' con i commi 4, 32 e 33 dello stesso art. 59 della legge n. 449 del 1997, si e' inciso ulteriormente sulla disciplina delle predette forme pensionistiche, prevedendosi una articolata regolamentazione che investe la materia sia in taluni aspetti generali, sia in ambiti specifici). red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-quinquies del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe;
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Bologna, al pretore di Venezia ed al Tribunale di Treviso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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