Corte costituzionale
Ordinanza n. 254/1999
Corte cost., ord. 23 giugno 1999, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 254/1999
- Data di deposito
- 23 giugno 1999
- Data di decisione
- 11 giugno 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:254
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
- art. 3, decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
- art. 1, legge n. 216 del 6 marzo 1992
Parametri
Massime
Massima n. 24754
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 d.l. 7 gennaio 1992 n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia), conv., con modificazioni, nella l. 6 marzo 1992, n. 216, nella parte in cui non riconoscono agli appartenenti al ruolo degli ispettori il trattamento economico corrispondente ad un livello stipendiale piu' elevato di quello riconosciuto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, in quanto, alla luce dei principi affermati nella sent. n. 63 del 1998, con ord. di manifesta infondatezza n. 151 del 1999 sono stati esaminati profili esattamente speculari riguardanti la posizione del personale proveniente dal ruolo dei sovrintendenti rispetto a chi rivestiva la qualifica di ispettore. - S. nn. 277/1991; 63/19998; O. n. 151/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia), convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali della Toscana e del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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