Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/1999

Corte cost., ord. 23 giugno 1999, n. 253

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
253/1999
Data di deposito
23 giugno 1999
Data di decisione
11 giugno 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:253

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, lettera c), legge n. 264 del 8 agosto 1991

Parametri

Massime

Massima n. 24752

E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt 3, 4 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, lett. c) l. 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), nella parte in cui preclude, senza limite temporale, lo svolgimento dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nei confronti di chi abbia riportato condanna per il delitto di emissione di assegno a vuoto, sia perche' non risulta illegittima, di per se', la previsione legislativa della condanna penale quale requisito negativo, atto a fungere da filtro per l'ammissione all'impiego; sia perche' non si puo' evocare il principio di gradualita' e articolazione con riguardo all'accertamento dei requisiti soggettivi di accesso, che devono essere definiti in termini univoci dal legislatore sia per l'impiego pubblico, sia per il lavoro privato soggetto ad autorizzazione amministrativa; sia, infine, perche' un intervento della Corte costituzionale, volto a limitare nel tempo la preclusione dell'attivita' professionale in esame, quale consegue alla condanna per il delitto di emissione di assegni a vuoto, e' impedito dal rilievo che il suo oggetto implica una ponderazione di merito riservata alla discrezionalita' del legislatore. - S. nn.- 203 e 326/1995, 226, 249 e 405/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), nella parte in cui preclude, senza limite temporale, lo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nei confronti di chi abbia riportato condanna per il delitto di emissione di assegno a vuoto, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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