Corte costituzionale

Ordinanza n. 232/1999

Corte cost., ord. 11 giugno 1999, n. 232

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
232/1999
Data di deposito
11 giugno 1999
Data di decisione
7 giugno 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:232

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24782

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 76 (in relazione all'art. 2 nn. 67 e 103, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81) Cost., nei confronti dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento, del pretore che, in considerazione della permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato e della ritenuta gravita' del fatto - che, secondo i giudici 'a quibus' presuppongono una valutazione di merito - non abbia accolto la richiesta di oblazione presentata dall'imputato prima dell'apertura del dibattimento, ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen.. Le piu' recenti pronunce della Corte costituzionale con le quali - in base alla duplice esigenza, tra l'altro, di evitare una "assurda frammentazione del procedimento mediante l'attribuzione a ciascun segmento di esso ad un giudice diverso", e di non attribuire alle parti, attraverso la proposizione e la riproposizione di domande sino all'inizio della discussione finale del dibattimento, "la potesta' di determinare l'incompatibilita' nel corso di un giudizio nel quale il giudice e' gia' investito" - si e' ripetutamente affermato che l'imparzialita' del giudice non e' pregiudicata da una valutazione, anche di merito, se compiuta all'interno della medesima fase del procedimento, consentono infatti di ritenere superate le conclusioni a cui si pervenne (riguardo alla incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che prima dell'apertura del dibattimento avesse respinto la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti) nella sentenza n. 186 del 1992. - Nello stesso senso, S. nn. 448/1995, 177/1996, 267/1996 e 51/1997, e O. nn. 24/1996 e 206/1998. V. anche, oltre S. n. 186/1992 (gia' citata nel testo), S. n. 453/1994, con la quale l'avvenuto rigetto dell'istanza di oblazione fu ritenuto causa di incompatibilita' alle funzioni di giudizio, ma in quanto disposto (dal giudice per le indagini preliminari) in una diversa fase del procedimento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, e dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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