Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/1999

Corte cost., ord. 11 giugno 1999, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
231/1999
Data di deposito
11 giugno 1999
Data di decisione
7 giugno 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:231

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, legge n. 217 del 30 luglio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 24745

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - posto che a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilita', non essendo tale attivita' delegabile al difensore, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimita'; ed altresi' che l'autocertificazione dell'interessato ha un ruolo centrale nel sistema della predetta legge in tutto rispondente alle esigenze di una tutela la piu' sollecita possibile del diritto di difesa dei non abbienti, poiche' e' in base ad essa che il giudice, mediante semplice riscontro formale, ammette l'istante al patrocinio a spese dello Stato, senza alcuna verifica o controllo preventivi - una sentenza della Corte che accogliesse la doglianza del giudice 'a quo' ed eliminasse quindi la necessita' della sottoscrizione di colui che chiede di essere ammesso al gratuito patrocinio, comporterebbe uno stravolgimento dell'equilibrata scelta del legislatore, giacche' gli strumenti surrogatori suggeriti dal rimettente,quali la sottoscrizione del difensore o di un familiare, non sarebbero assistiti dalla medesima garanzia rappresentata dalla piena assunzione di responsabilita' penale dell'interessato per l'ipotesi di non veridicita'. Del resto, va anche rilevato che l'interessato ha comunque l'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli sia stato nominato d'ufficio (art. 31 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e art. 8 della legge n. 217 del 1990), e che la sua presumibile non solvibilita' costituisce un inconveniente al quale non e' possibile ovviare consentendo al difensore di sottoscrivere istanze e dichiarazioni che nel vigente sistema processuale sono ragionevolmente configurate come strettamente riservate alla parte. - Sul <<ruolo centrale dell'autocertificazione dell'interessato nel sistema della legge n. 217 del 1990>>, cfr., 'ex multis', S. n. 144/1992, nonche' O. nn. 244/1998 e 386/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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