Corte costituzionale
Ordinanza n. 216/1999
Corte cost., ord. 3 giugno 1999, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 216/1999
- Data di deposito
- 3 giugno 1999
- Data di decisione
- 26 maggio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:216
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24721
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza, nella fattispecie, del parametro dell'art. 97 Cost. - neppure l'art. 101 Cost. appare correttamente evocato dato che i pretesi condizionamenti all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale, espressamente stabiliti dalla legge, sono da circoscrivere a profili di mero fatto, privi, come tali, di rilievo sul piano costituzionale. Peraltro, la scelta di conferire al giudice per le indagini preliminari la competenza a procedere alla notificazione della richiesta del pubblico ministero di proroga delle indagini appartiene alla discrezionalita' del legislatore, esercitata non irragionevolmente, tenuto conto che il compito di provvedere a far notificare alla persona sottoposta alle indagini ed all'offeso dal reato la predetta richiesta appare predisposto al fine di consentire al giudice di verificare, in relazione alla fattispecie di reato ipotizzata dal pubblico ministero, se la notifica debba essere disposta, restando essa preclusa, ai sensi dell'art. 406, comma 5-'bis' cod. proc. pen., quando si procede per uno dei delitti indicati nell'art. 51-'bis' dello stesso codice. - Cfr., da ultimo, O. n. 11/1999, nella quale si e' ribadito che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, pur potendo riferirsi agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto il profilo amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che ne costituiscono l'esercizio. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 406, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze