Corte costituzionale

Ordinanza n. 214/1999

Corte cost., ord. 3 giugno 1999, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
214/1999
Data di deposito
3 giugno 1999
Data di decisione
26 maggio 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:214

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994
  • art. 1, comma 33, lettera a), punto 4, legge n. 537 del 24 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 24728

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che il giudice 'a quo' dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 38 Cost., della legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 33, lett. a), punto 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), nella parte in cui hanno mantenuto ferma, anche successivamente alla privatizzazione dell'ONAOSI, l'obbligatorieta' di iscrizione e contribuzione all'ente -, la Corte ha gia' avuto modo di affermare che la 'ratio' sottesa ad una doppia posizione contributiva di per se' pienamente compatibile con la garanzia di tutela prescritta dall'art. 38 Cost., si risolve in un rafforzamento di tale tutela, ed altresi' che il perdurante valore del principio di solidarieta' endocategoriale, idoneo a giustificare la necessaria provvista di mezzi risulta rafforzato nel nuovo sistema autofinanziato conseguente alla privatizzazione. Peraltro, la censura concernente l'impossibilita', da parte degli iscritti, di una verifica della destinazione delle risorse quale conseguenza dell'avvenuta privatizzazione risulta priva di fondamento a fronte del penetrante sistema di interventi e controlli previsto da parte degli organi ministeriali e della Corte dei conti. - Cfr. S. nn. 88/1995, 248/1997, 16/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, lettera a), punto 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 38 della Costituzione dal pretore di Modena con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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