Corte costituzionale

Ordinanza n. 212/1999

Corte cost., ord. 3 giugno 1999, n. 212

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
212/1999
Data di deposito
3 giugno 1999
Data di decisione
26 maggio 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:212

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, decreto legislativo n. 493 del 14 agosto 1996

Parametri

Massime

Massima n. 24775

E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost., nei confronti dell'art. 8 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 493, nella parte in cui non consente l'estinzione delle contravvenzioni agli obblighi attinenti alla segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, a mezzo del sistema (adempimento, da parte del datore di lavoro, nel termine stabilito, della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza per la eliminazione della riscontrata violazione, con contestuale pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda comminata), previsto dagli artt. 20 e segg. del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, ed a cui puo' farsi ricorso nella generalita' dei casi di inottemperanza alle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il giudice rimettente, infatti, senza avvertire l'esigenza di interpretare la fattispecie contestata nell'ambito del quadro sistematico complessivo emergente dalle direttive CEE emanate in materia, dalle leggi comunitarie di delegazione e dai conseguenti decreti legislativi di attuazione, e deducendo, tra l'altro, il lamentato eccesso di delega in relazione ad una legge (6 dicembre 1993, n. 499) diversa da quelle (leggi comunitarie 22 febbraio 1994, n. 146 e 6 febbraio 1996, n. 52) sulle quali il decreto legislativo n. 493 del 1996 si basa, ha omesso qualsiasi verifica volta ad accertare se nel caso sottoposto al suo esame fosse effettivamente applicabile la disciplina introdotta da tale decreto, ovvero se, in relazione al momento in cui era stata commessa la contravvenzione contestata, avrebbe dovuto essere applicata la disciplina previgente (art. 7 del d.P.R. 8 giugno 1982, n. 524) non escludente il sistema di estinzione del reato. - Sui decreti legislativi che hanno dato attuazione alle direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, v. S. n. 49/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della pretura circondariale di Udine, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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