Corte costituzionale
Ordinanza n. 117/1999
Corte cost., ord. 2 aprile 1999, n. 117
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 117/1999
- Data di deposito
- 2 aprile 1999
- Data di decisione
- 24 marzo 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:117
Norme oggetto del giudizio
- art. 91, codice di procedura civile
- legge n. 689 del 24 novembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 24583
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - a prescindere dalla non pertinenza, nel caso di specie, del parametro dell'art. 97 Cost., che attiene unicamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo - la Corte ha piu' volte riconosciuto l'ampia discrezionalita' spettante al legislatore nel dettare le norme processuali, col solo limite della non irragionevole predisposizione degli strumenti di tutela. Peraltro, il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la possibilita' di conseguire la ripartizione delle spese processuali consenta alla parte di difendere meglio la sua posizione. - Sul parametro dell'art. 97 Cost., v. S. n. 385/1997, 'ex plurimis'. - Riguardo alla discrezionalita' spettante al legislatore nel dettare le norme processuali, cfr., tra le altre, S. n. 295/1995. - V., altresi', S. nn. 79/1997 e 53/1998, nelle quali si afferma - alla stregua della univoca giurisprudenza della Corte - che <<un modello processuale non deve necessariamente costituire parametro per un rito diverso, essendo giustificata la non simmetrica costruzione delle norme processuali in tema di spese di lite, allorquando esse si sostanzino in strumenti procedimentali ricollegati a differenti sistemi in se' compiuti ed autonomi, diretti a regolare materie non omogenee>>. - V., inoltre, S. nn. 119/1969 e 196/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 del codice di procedura civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione - dal pretore di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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