Corte costituzionale
Ordinanza n. 11/1999
Corte cost., ord. 21 gennaio 1999, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 11/1999
- Data di deposito
- 21 gennaio 1999
- Data di decisione
- 18 gennaio 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:11
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24417
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la stessa cosi' come proposta investe non il precetto di cui il giudice 'a quo' e' tenuto a fare applicazione in sede di rinvio, ma la norma che impone al giudice di rinvio di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione - il profilo concernente la dedotta violazione dell'art. 97 Cost. non e' pertinente, perche' il principio del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli Uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 376/1993 e 313/1995.
Massima n. 24418
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la stessa cosi' come proposta investe non il precetto di cui il giudice 'a quo ' e' tenuto a fare applicazione in sede di rinvio, ma la norma che impone al giudice di rinvio di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione - il parametro dell'art. 24, secondo comma, Cost. non appare correttamente evocato, non potendo il diritto di difesa estendersi fino a ricomprendere l'interpretazione piu' favorevole per la parte interessata: un'interpretazione razionalmente destinata a soccombere di fronte all'esigenza, anch'essa costituzionalmente presidiata, che il giudice di merito venga assoggettato <<alle valutazioni che la legge da' dei rapporti, degli atti e dei fatti e al rispetto degli effetti che ne desume>>. Il che appunto si verifica alla stregua della norma ora impugnata, con la quale il legislatore ha perseguito <<l'esigenza logica prima che giuridica>> che le linee del procedimento siano tracciate <<in modo che esso abbia a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di atti aventi valore definitivo, cosi' da impedire la perpetuazione dei giudizi>>, utilizzando un modello, quello del giudizio rescindente e del giudizio rescissorio, da cui scaturisce che il secondo debba essere fondato sui risultati del primo, fermo restando il potere del giudice del rinvio di sindacare in sede di legittimita' costituzionale il principio di diritto enunciato all'esito del giudizio rescindente. - Cfr. S. n. 50/1970.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 627, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 97 della Costituzione, dal pretore di Pavia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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