Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1999

Corte cost., ord. 21 gennaio 1999, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
11/1999
Data di deposito
21 gennaio 1999
Data di decisione
18 gennaio 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:11

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24417

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la stessa cosi' come proposta investe non il precetto di cui il giudice 'a quo' e' tenuto a fare applicazione in sede di rinvio, ma la norma che impone al giudice di rinvio di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione - il profilo concernente la dedotta violazione dell'art. 97 Cost. non e' pertinente, perche' il principio del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli Uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre e' del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. - Cfr., 'ex plurimis', S. nn. 376/1993 e 313/1995.

Massima n. 24418

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la stessa cosi' come proposta investe non il precetto di cui il giudice 'a quo ' e' tenuto a fare applicazione in sede di rinvio, ma la norma che impone al giudice di rinvio di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione - il parametro dell'art. 24, secondo comma, Cost. non appare correttamente evocato, non potendo il diritto di difesa estendersi fino a ricomprendere l'interpretazione piu' favorevole per la parte interessata: un'interpretazione razionalmente destinata a soccombere di fronte all'esigenza, anch'essa costituzionalmente presidiata, che il giudice di merito venga assoggettato <<alle valutazioni che la legge da' dei rapporti, degli atti e dei fatti e al rispetto degli effetti che ne desume>>. Il che appunto si verifica alla stregua della norma ora impugnata, con la quale il legislatore ha perseguito <<l'esigenza logica prima che giuridica>> che le linee del procedimento siano tracciate <<in modo che esso abbia a progredire verso la soluzione finale attraverso la concatenazione di atti aventi valore definitivo, cosi' da impedire la perpetuazione dei giudizi>>, utilizzando un modello, quello del giudizio rescindente e del giudizio rescissorio, da cui scaturisce che il secondo debba essere fondato sui risultati del primo, fermo restando il potere del giudice del rinvio di sindacare in sede di legittimita' costituzionale il principio di diritto enunciato all'esito del giudizio rescindente. - Cfr. S. n. 50/1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 627, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 97 della Costituzione, dal pretore di Pavia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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