Corte costituzionale
Sentenza n. 89/1998
Corte cost., sent. 1° aprile 1998, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/1998
- Data di deposito
- 1° aprile 1998
- Data di decisione
- 25 marzo 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:89
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, n. 59, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 23811
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 76 Cost., in relazione all'art. 2, n. 59, l. 16 febbraio 1987, n. 81, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui limiterebbe il potere del giudice di provvedere d'ufficio, nel corso delle indagini preliminari, alla revoca o alla sostituzione delle misure cautelari quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, o quando e' richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio (nella specie, il G.I.P., investito di una richiesta di modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari, con la quale l'indagato chiedeva di essere autorizzato ad assentarsi dal domicilio per esigenze di lavoro, aveva accertato che dall'istanza e dalla documentazione ad essa allegata era emersa una situazione che avrebbe imposto la revoca della misura per essere venute meno le esigenze cautelari), in quanto la disposizione impugnata deve essere interpretata, conformemente a Costituzione, nel senso che, se il potere di intervento d'ufficio e' riconosciuto nelle situazioni, tassativamente previste dall'art. 299, comma 3, in cui il G.I.P. risulti investito del procedimento per l'esercizio di poteri attinenti alla sua competenza funzionale, ma estranei alla materia "de libertate" (e cioe': proroga del termine per le indagini preliminari e assunzione dell'incidente probatorio), a maggior ragione si deve ritenere che il giudice sia abilitato ad intervenire "in bonam partem" senza limiti derivanti dallo specifico petitum, quando sia comunque investito della competenza funzionale in materia cautelare da una richiesta dell'imputato; con la precisazione che tale interpretazione non estende le ipotesi, tassativamente previste dalla legge, in cui il giudice e' abilitato a provvedere d'ufficio "de libertate", ma si limita a riconoscere un potere di intervento "pro libertate" quando il giudice e' gia' investito di una domanda cautelare. - S. n. 4/1992; O. nn. 435/1993 e 340/1995. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di Enna, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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