Corte costituzionale
Sentenza n. 88/1998
Corte cost., sent. 1° aprile 1998, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/1998
- Data di deposito
- 1° aprile 1998
- Data di decisione
- 25 marzo 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, ultimo co., legge n. 482 del 2 aprile 1968
Parametri
Massime
Massima n. 23972
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, terzo comma, Cost. - dell'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (recante: <<Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private>>), a norma del quale <<nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneita', verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti in organico>>, in quanto - premesso che la norma impugnata, introducendo l'istituto della assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, si colloca nel quadro dell'ampio intervento operato dal legislatore, dopo il primo conflitto mondiale, a favore dei predetti invalidi; e considerato che tale disciplina e' stata successivamente estesa, con diverse modalita' di tutela, ad altre categorie ritenute meritevoli di particolare protezione con singole e specifiche leggi, fino alla legge n. 482 del 1968, che ha ridisciplinato organicamente la materia - la medesima disposizione non puo' ritenersi ne' irragionevole ne' priva di giustificazione, essendo diretta ad assolvere un onere e un compito della collettivita' al fine di consentire a detti beneficiari, in base a condizioni e criteri prestabiliti, un piu' agevole reperimento di una occupazione, pur nei limiti di percentuali prefissate in rapporto ai posti in organico per ciascuna qualifica, nel contemperamento delle esigenze della pubblica amministrazione per la migliore selezione dei propri impiegati con quelle di tutela degli appartenenti alle categorie protette, i quali comunque possono accedervi solo dopo aver superato le prove concorsuali in posizione di parita' rispetto agli altri concorrenti. Peraltro, non resta preclusa al legislatore la possibilita' di introdurre nella procedura concorsuale prescelta, a favore di alcune categorie svantaggiate, deroghe suscettibili di realizzare quella particolare tutela che detta normativa intende perseguire. - Cfr. S. nn. 38/1960 e 279/1983. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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