Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1998

Corte cost., sent. 1° aprile 1998, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
83/1998
Data di deposito
1° aprile 1998
Data di decisione
25 marzo 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:83

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 6, legge n. 339 del 12 novembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 23796

Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 102, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 6, comma 6, della legge 12 novembre 1990, n. 339 (Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi), nella parte in cui prevede che i due geologi, in possesso di determinati requisiti, destinati ad integrare le sezioni specializzate istituite presso il tribunale e la Corte d'appello competenti per i giudizi sulle impugnazioni delle decisioni del Consiglio dell'ordine in materia disciplinare, oltre che di iscrizioni e cancellazioni negli albi, trasferimenti ecc., siano designati di volta in volta dallo stesso Consiglio, deve essere dichiarata preliminarmente inammissibile la costituzione innanzi alla Corte costituzionale dell'Ordine regionale dei geologi del Piemonte. Non e' stato infatti rispettato, dall'Ordine regionale, il termine, da considerarsi perentorio, stabilito al riguardo dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23797

Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 102, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 6, comma 6, della legge 12 novembre 1990 (Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi), nella parte in cui prevede che i due geologi, in possesso di determinati requisiti, destinati ad integrare i collegi giudicanti delle sezioni specializzate istituite presso il tribunale e la corte d'appello competenti, nei giudizi sulle impugnazioni delle decisioni del Consiglio nazionale dell'ordine in materia di iscrizioni e cancellazioni dagli albi, trasferimenti, provvedimenti disciplinari ecc., sono designati di volta in volta dallo stesso Consiglio nazionale, va respinta la eccezione di inammissibilita' basata sulla considerazione che il giudice rimettente avrebbe potuto definire, indipendentemente dalla soluzione del prospettato dubbio di costituzionalita', il procedimento civile innanzi a lui pendente, valutando preliminarmente se l'Ordine regionale dei geologi fosse nel caso legittimato a ricorrere e se il Tribunale adito fosse territorialmente competente. Invero - a parte che il dubbio di costituzionalita' investe la composizione del collegio, che giudica anche sulla propria competenza e sulle altre eccezioni preliminari - spetta al giudice di merito - come la Corte costituzionale ha piu' volte affermato - stabilire l'ordine logico delle questioni sottoposte al suo giudizio. - Da ultimo, S. nn. 257/1996, 412/1995 e 213/1994. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23798

Il divieto di istituire giudici straordinari o speciali e l'attribuzione della funzione giurisdizionale a magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario si compongono, nella stessa previsione costituzionale (art. 102 Cost.) con la facolta', rimessa all'apprezzamento del legislatore, di istituire presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per determinate materie anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La natura ordinaria della giurisdizione che si esprime nelle sezioni specializzate e il mantenimento, nelle stesse, in forza dei su richiamati principi, dell'articolazione organizzativa e funzionale propria dell'ordinamento giudiziario, comportano che si tratta di organi, non da crearsi di volta in volta per la soluzione di specifiche controversie gia' insorte, ma precostituiti, e nei quali e' necessario, oltre alla presenza dei magistrati ordinari, che l'idoneita' e l'indipendenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale siano assicurate, sia richiedendo ai componenti estranei alla magistratura particolari requisiti, sia attribuendo loro le dovute garanzie, anche per quanto riguarda la preposizione alla carica, che anch'essa deve avvenire mediante un atto che sia espressione dell'ordine giudiziario. - Cfr. S. nn. 76/1961 e 108/1962, nonche' O. n. 424/1985. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23799

L'art. 6, comma 6, della legge 12 novembre 1990, n. 339 (Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi), nella parte in cui, nel prefigurare per i giudizi sulle impugnazioni delle decisioni del Consiglio nazionale dell'ordine in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni negli albi, nonche' in materia disciplinare, la istituzione, presso il tribunale e la corte d'appello competenti, di una sezione specializzata, prevede che i collegi giudicanti siano integrati, nella loro composizione, da due iscritti all'ordine designati di volta in volta dal Consiglio nazionale, e' costituzionalmente illegittimo. Con tale normativa, infatti, si da' adito alla possibilita' che la composizione del collegio - in contrasto con il principio, sancito dall'art. 25, comma primo, Cost., del giudice naturale precostituito per legge - sia stabilita in relazione ad una specifica controversia gia' insorta ed in vista di quel solo giudizio. Inoltre, con l'adottato meccanismo di nomina, ai due componenti destinati ad integrare il collegio giudicante non viene assicurata la piena necessaria indipendenza - che l'art. 108, comma secondo, Cost., esige anche per gli "estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia" - nei confronti del Consiglio, che puo' rinnovarne o meno la designazione per altri successivi giudizi, e che quindi non puo' escludersi che possa esercitare un implicito sindacato anche sul modo in cui le sezioni specializzate hanno operato, e cio' tanto piu' in quanto oggetto del giudizio e' appunto l'impugnazione di una decisione o di un provvedimento adottati dallo stesso Consiglio. Tuttavia, poiche' il rilevato contrasto con la Costituzione non riguarda la partecipazione dei due geologi, con i requisiti previsti dalla legge (eta' non inferiore ai trent'anni, iscrizione all'ordine da almeno cinque, ecc.) alla composizione del collegio giudicante, ma solo i tempi e i modi della loro designazione, la riduzione a legittimita' della disposizione impugnata puo' ottenersi limitando la pronuncia della Corte alla espunzione dal testo dell'indicato art. 6, comma 6, delle parole "designati di volta in volta dal Consiglio nazionale". Con la conseguenza che, per l'applicazione della norma che ne residua, il potere di nominare i due esperti, in base alla regola (art. 10, primo comma, numero 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195) stabilita in generale per la nomina e la revoca dei componenti delle sezioni specializzate estranei alla magistratura, rimane rimesso alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, o, su delega del Consiglio (art. 38 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916) ai presidenti delle corti d'appello. - Cfr., quanto al motivo correlato all'art. 108, secondo comma, Cost., S. n. 11/1968. V. anche la precedente massima C. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 12 novembre 1990, n. 339 (Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi), limitatamente alle parole "designati di volta in volta dal Consiglio nazionale".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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