Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1998

Corte cost., sent. 12 marzo 1998, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
53/1998
Data di deposito
12 marzo 1998
Data di decisione
9 marzo 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:53

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23766

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevedono la possibilita' di condannare la parte in lite che abbia dato ingiustamente luogo al contenzioso tributario, poi venuto meno per suo riconoscimento spontaneo della fondatezza delle ragioni della controparte, alla rifusione delle spese processuali, in quanto - posto che l'art. 15, comma 1, conforma la disciplina delle spese del nuovo processo tributario a quella prevista dal codice di procedura civile, in evidente correlazione con la obbligatorieta' dell'assistenza tecnica della parte privata nel giudizio (disposta dall'art. 12); che dal paradigma processuale del giudizio civile (al cui specifico ambito appartiene la costruzione giurisprudenziale della "soccombenza virtuale") si diparte invece il successivo art. 46, che nel comma 1 ricomprende tra le ipotesi di estinzione del giudizio la cessazione della materia del contendere stabilendo, nel comma 3, che "le spese di giudizio estinto a norma del comma 1 restano sempre a carico della parte che le ha anticipate" - il processo tributario, rispetto a quello civile ed amministrativo, conserva una sua spiccata specificita', correlata sia alla configurazione dell'organo decidente sia al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, che attiene alla fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attivita' dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all'accertamento ed alla pronta riscossione dei tributi, ed in quanto la obbligatorieta' della compensazione delle spese e' prevista in ogni caso di cessazione della materia del contendere, ponendo sullo stesso piano, sotto questo profilo, le parti del processo tributario (donde l'assenza dell'asserito privilegio a favore della p.a.). - S. n. 79/1997 red.: S. Di Palma

Massima n. 23767

Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, e 97, comma primo, Cost., le questioni di legittimtia' costituzionale dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 (v. Mass. "A"). - S. nn. 46/1975, 196/1982, 182 e 225/1996; O. nn. 41/1984, 335/1987, 244/1989, 29/1991. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta ed, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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