Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1998

Corte cost., sent. 12 marzo 1998, n. 50

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
50/1998
Data di deposito
12 marzo 1998
Data di decisione
9 marzo 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:50

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 2, legge della Regione Liguria n. 28 del 24 luglio 1997
  • art. 21, comma 2, legge della Regione Liguria n. 15 del 21 luglio 1986
  • art. 18, legge della Regione Liguria n. 15 del 21 luglio 1986
  • art. 2, legge della Regione Liguria n. 15 del 21 luglio 1986
  • art. 4, legge della Regione Liguria n. 15 del 21 luglio 1986

Parametri

Massime

Massima n. 23714

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 17 e 18 Cost. (principio di liberta' sociale), l'art. 21, comma 2, l. reg. Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attivita' di organizzazione e di intermediazione di cui all' art. 2 della medesima legge, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro, in quanto - posto che l'art. 21, comma 2, sanzionava amministrativamente chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attivita' di organizzazione e di intermediazione previste dall'art. 2 (che individua le attivita' proprie delle agenzie di viaggio e turismo); e che la liberta' sociale dei cittadini non comporta il diritto di compiere qualsiasi attivita', di tal che, se svolta con continuita' e con finalita' lucrativa, l'organizzazione di gite o di viaggi turistici e' qualificabile attivita' economica e, in quanto tale, soggiace ai limiti dell'art. 41 Cost. e delle leggi che vi danno attuazione - la disposizione impugnata colpisce anche comportamenti (quale l'attivita' di organizzazione di viaggi svolta episodicamente e senza finalita' di profitto) che sono espressione della socialita' della persona, che e' il bene protetto dal principio di liberta' sociale desumibile dalle disposizioni costituzionali dianzi richiamate. E' costituzionalmente illegittimo, ai sensi dell'art. 27 l. n. 87 del 1953, per violazione degli artt. 2, 17 e 18 Cost., l'art. 20, comma 2, l. reg. Liguria 24 luglio 1997 n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attivita' di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro, in quanto tale disposizione riproduce in modo del tutto assimilabile il precetto contenuto nell'art. 21, comma 2, l. reg. n. 15 del 1986. red.: S. Di Palma

Massima n. 23715

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 4 (che non formano oggetto di specifica censura) e 18 (per difetto di rilevanza) l. reg. Liguria 21 luglio 1986 n. 15 (Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo), sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 17 e 18 Cost.. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2 della medesima legge, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro;

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge della regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 18 della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 17 e 18 della Costituzione, dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998. Il presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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