Corte costituzionale
Sentenza n. 46/1998
Corte cost., sent. 5 marzo 1998, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/1998
- Data di deposito
- 5 marzo 1998
- Data di decisione
- 25 febbraio 1998
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 68, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 23960
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68 del codice penale militare di pace, il quale prevede, per reati di mancanza alla chiamata e di diserzione, nell'ipotesi in cui l'assenza non sia ancora terminata, che la prescrizione cominci a decorrere dal giorno in cui per il reo cessa in modo assoluto l'obbligo militare: la norma, impedendo di configurare come istantanei tali reati e, imponendo la loro configurazione come reati permanenti, con un periodo di consumazione che si prolunga fino a coincidere con la durata dell'obbligo militare, darebbe luogo al fenomeno della c.d. spirale delle condanne. Non puo' essere infatti condiviso il presupposto dal quale procede il giudice "a quo" nel richiedere una pronuncia additiva, e cioe' che il fenomeno della c.d. "spirale delle condanne" derivi dalla natura permanente di tali reati, sicche' la possibilita' di condanne reiterate verrebbe meno una volta rimosso detto art. 68. E' erroneo il convincimento che estinzione del reato per prescrizione e estinzione dell'obbligo di prestare il servizio militare di leva siano fungibili, nel senso che, estinto il reato per prescrizione, sulla base di una diversa decorrenza del relativo termine, si abbia anche l'estinzione dell'obbligo militare: quest'ultimo, invece, nella vigente legislazione, quando non consegua ad un apposito provvedimento di dispensa, si determina col compimento del quarantacinquesimo anno di eta' o col verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972 per l'obiettore di coscienza. Peraltro, se fosse vero che la spirale delle condanne deriva dalla natura permanente dei reati di assenza, la questione resterebbe inammissibile poiche' tale natura non puo' essere modificata da una semplice qualificazione correttiva che astragga dalle caratteristiche delle condotte incriminate, ma dipende dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualita' della condotta cosi' come si presenta nella realta', sicche' la definizione del carattere permanente o istantaneo e' affidata all'interpretazione dei giudici ordinari; interpretazione, si aggiunge, che deve avere ad oggetto le singole norme incriminatrici e la descrizione del comportamento illecito in esse contenuta. - V. S. nn. 520/1987, 343/1993, 422/1993; O. n. 150/1995. red.: A. M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze