Corte costituzionale
Sentenza n. 447/1998
Corte cost., sent. 28 dicembre 1998, n. 447
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 447/1998
- Data di deposito
- 28 dicembre 1998
- Data di decisione
- 15 dicembre 1998
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:447
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 234 del 16 luglio 1997
- art. 323, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 24351
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 l. 16 luglio 1997 n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio e degli artt. 289, 416, 555 del codice di procedura penale) - che, limitando la punibilita' alle condotte di abuso commesse in violazione di norme di legge o di regolamento o in violazione di obblighi di astensione, che procurino intenzionalmente ingiusti vantaggi patrimoniali all'agente o a terzi, ovvero rechino intenzionalmente ingiusto danno ad altri, lascerebbe sguarnite di sanzione penale condotte altrettanto o piu' gravemente riprovevoli dal punto di vista sociale - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto - posto che e' principio essenziale in campo penale, e garanzia fondamentale della persona, che non si possa addebitare a titolo di reato alcuna condotta diversa ed ulteriore rispetto a quelle in tal senso esplicitamente qualificate da una legge in vigore al momento della commissione del fatto (art. 25, comma secondo, Cost.); che solo il legislatore puo' dunque, nel rispetto dei principi della Costituzione, individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale, e le condotte, lesive di tali beni, da assoggettare a pena, nonche' stabilire qualita' e quantita' delle relative pene edittali, secondo il principio "nullum crimen, nulla pena sine lege", cui si riconducono sia la riserva di legge vigente in materia penale, sia il principio di determinatezza delle fattispecie penali, sia il divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici; e che, al di fuori dei confini delle fattispecie di reato, come definiti dalla legge, riprende vigore il generale divieto di incriminazione, anche la' dove siano configurabili altre ipotesi di illecito e di responsabilita' non sanzionate penalmente - l'eventuale addebito al legislatore di aver omesso di sanzionare penalmente determinate condotte, in ipotesi socialmente riprovevoli o dannose, o anche illecite sotto altro profilo, ovvero di avere troppo restrittivamente definito le fattispecie incriminatrici, lasciandone fuori condotte siffatte, non puo', in linea di principio, tradursi in una censura di illegittimita' costituzionale della legge, e tantomeno in una richiesta di "addizione" alla medesima mediante una pronuncia della Corte costituzionale; ed in quanto le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono nella (eventuale) tutela penale, ben potendo, invece, essere soddisfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni, l'incriminazione costituendo una "extrema ratio", cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l'assenza o la insufficienza o l'inadeguatezza di altri mezzi di tutela. - S. nn. 226/1983, 49/1985, 364/1988, 487/1989, 282/1990, 411/1995, 317/1996; O. nn. 288/1996, 355/1997. red.: S. Di Palma
Massima n. 24352
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 79 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 della l. n. 234 del 1997, in quanto il legislatore ha ridefinito in senso piu' restrittivo la fattispecie dell'abuso di ufficio, tenendo anche conto dei dubbi di insufficiente determinatezza che venivano sollevati sulla fattispecie descritta nel testo previgente, in via stabile e non gia' in vista di una eccezionale cancellazione di reati gia' commessi in un determinato periodo di tempo, sicche' siffatta scelta non ha nulla a che vedere con una amnistia, mascherata o meno. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli artt. 289, 416, 555 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano e dal tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 della predetta legge n. 234 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 79 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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