Corte costituzionale

Sentenza n. 419/1998

Corte cost., sent. 23 dicembre 1998, n. 419

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
419/1998
Data di deposito
23 dicembre 1998
Data di decisione
14 dicembre 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:419

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24326

Non e' fondata, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., il quale stabilisce che non si considerano attinenti alla capacita' del giudice le disposizioni sull'assegnazione dei processi alle sezioni degli uffici giudiziari, giacche' il principio costituzionale di precostituzione del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimenti nell'ambito dell'ufficio giudiziario competente, pur dovendo essere obiettivi, predeterminati o comunque verificabili, siano necessariamente configurati come elementi costitutivi della generale capacita' del giudice alla cui carenza, in quanto attinente alla stessa titolarita' della funzione, il legislatore ha collegato la nullita' degli atti. Cio' non significa che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari sia priva di rilievo e che non vi siano, o che non debbano essere prefigurati, appropriati rimedi dei quali le parti possano avvalersi nel caso in cui in concreto la lesione delle garanzie costituzionali discenda direttamente dalla violazione delle regole, la quale tuttavia non puo' fondare una valutazione di illegittimita' costituzionale della norma, trattandosi di situazione patologica insuscettibile di apprezzamento nel giudizio di costituzionalita'. - Cfr., per l'affermazione che l'applicazione distorta delle norme non puo' essere apprezzata in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, sentenze nn. 175/1997 e 40/1998, ordinanza n. 255/1995. red.: S. Evangelista

Massima n. 24327

L'art. 25, primo comma, della Costituzione, stabilendo, tra i diritti dei cittadini, che nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, attribuisce ad essi la garanzia che la competenza degli organi giudiziari e' sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio. Al fine di assicurarne la imparzialita', e' escluso che il giudice possa essere designato tanto dal legislatore con norme singolari che deroghino a regole generali quanto da altri soggetti con atti loro rimessi, dopo che la controversia e' insorta. Posto che precostituzione del giudice e discrezionalita' nella sua concreta designazione sono criteri fra i quali non e' possibile una conciliazione, anche nella specificazione dell'articolazione interna dell'ufficio cui sia rimesso il giudizio l'individuazione dell'organo giudicante deve rispondere a regole e criteri che escludano la possibilita' di arbitrio, dovendo pure nell'organizzazione della giurisdizione essere manifesta la garanzia di imparzialita'. - Cfr. sentenze nn. 88/1962, 56/1967, 460/1994 e 272/1998; ordinanze nn. 161/1992 e 176/1998. red.: S. Evangelista

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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