Corte costituzionale
Sentenza n. 399/1998
Corte cost., sent. 12 dicembre 1998, n. 399
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 399/1998
- Data di deposito
- 12 dicembre 1998
- Data di decisione
- 10 dicembre 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:399
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24388
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 Cost. - degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen., i quali, prevedendo che in caso di irreperibilita' dell'imputato le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore, consentirebbero l'instaurazione e la definizione di un processo penale nei confronti di un soggetto che non avrebbe avuto notizia del giudizio a suo carico. Invero - posto che, di fronte al tema della conoscenza del processo da parte dell'imputato, la scelta del legislatore e' stata di muoversi lungo due direttrici convergenti: da un lato l'introduzione di molteplici previsioni volte a far si' che la conoscenza del processo sia sicura ed incontrovertibile; dall'altro, per le ipotesi estreme in cui, nonostante l'impiego dei mezzi apprestati, non sia stato possibile assicurare preventivamente tale conoscenza, l'allestimento dei rimedi successivi intesi comunque alla salvaguardia della posizione dell'imputato e del suo diritto di difendersi -, la previsione del rito degli irreperibili costituisce parte integrante di quella complessa scelta legislativa, alla quale non possono essere contrapposte, in sede di sindacato di legittimita' costituzionale, valutazioni che assumerebbero il carattere di un giudizio di opportunita'. Appare infatti evidente che la soluzione radicale prospettata dal giudice rimettente sia tesa a sostituire al sistema prescelto dal legislatore un sistema diverso <<nel quale il principio della conoscenza del processo si realizzasse, per intero e senza alcuna eccezione, preventivamente in modo che non vi fosse necessita' di introdurre strumenti riparatori>>; ma, cosi' operando, si oltrepasserebbero i confini di una accezione, anche la piu' espansiva, del ruolo della giustizia costituzionale, <<alla quale compete bensi' imporre l'osservanza dei principi costituzionali, ma rispettando, ove possibile, le scelte di sistema del legislatore anche quando il merito legislativo del quale tali scelte sono intessute possa apparire opinabile>>. - Sull'istituto della irreperibilita', v. S. nn. 117/1970; 54/1971; 215/1974, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 160 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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