Corte costituzionale
Sentenza n. 382/1998
Corte cost., sent. 27 novembre 1998, n. 382
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 382/1998
- Data di deposito
- 27 novembre 1998
- Data di decisione
- 23 novembre 1998
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:382
Norme oggetto del giudizio
- invito per interr. Proc. Rep. c/o Pretura Venezia del 26 novembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 24252
Se e' vero che alla sfera di garanzia prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost., con lo stabilire che "i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni", restano comunque estranei i comportamenti del consigliere che, per ragioni cronologiche o funzionali, non possono considerarsi espressione delle funzioni proprie della carica, sarebbe tuttavia riduttivo ritenere che la funzione di rappresentanza politica garantita dalla citata disposizione si risolva esclusivamente negli atti tipici, senza attrarre nella garanzia stessa anche quanto di detti atti sia presupposto o conseguenza. L'orientamento delineatosi recentemente in tal senso nella giurisprudenza della Corte costituzionale a proposito della previsione dell'art. 68, comma primo, Cost., in tema di immunita' parlamentare, appare infatti estensibile, nonostante la diversa posizione dei componenti delle Camere rispetto ai componenti dei consigli regionali, a fronte dell'analogo tenore, sul punto, di entrambi i precetti costituzionali, anche all'ambito dell'art. 122, quarto comma, Cost.. - Cfr. S. nn. 432/1994 e 289/1998. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24253
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato in relazione all'invito, indirizzato, il 26 novembre 1996, dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia ad un Consigliere regionale a presentarsi per essere interrogato, quale persona sottoposta a indagini per fatti rientranti nell'art. 361 cod. pen., per avere omesso di denunciare all'Autorita' giudiziaria, nella sua qualita' di pubblico ufficiale, un reato (maltrattamento di animali, previsto dall'art. 727 cod. pen.) del quale aveva dimostrato di essere a conoscenza in una sua interpellanza al Consiglio, deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso alla su indicata Procura, di emettere tale atto di invito, che conseguentemente va annullato. Come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato, infatti, nell'ambito - come risulta delimitato dalla Costituzione e dalle leggi statali - della garanzia prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost. con lo stabilire che "i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni", si ricomprendono anche le funzioni di indirizzo e quelle che, comunque, si traducono in comportamenti preordinati al controllo politico, tra i quali senza dubbio rientrano - quali atti consiliari tipici strumentali al sindacato esercitato dal Consiglio nei confronti della Giunta - anche le interrogazioni e le interpellanze. E poiche', in base a un principio che - affermato recentemente dalla Corte in tema di immunita' parlamentare, in relazione all'art. 68, primo comma, Cost., in presenza di attivita' oggetto di indagine penale, e' estensibile alla irresponsabilita' prevista per i consiglieri regionali dall'art. 122, quarto comma - deve ritenersi che nell'ambito di questa rientrino non solo le attivita' nelle quali si estrinseca il diritto di interrogazione o di interpellanza, ma, altresi', gli elementi conoscitivi che, utilizzati ai fini dell'esercizio di quel diritto, si pongono in funzionale connessione con il medesimo, e' palese, nel caso (senza che sia necessario affrontare il problema della qualificazione del consigliere regionale come pubblico ufficiale quando acquisisca notizie di reato al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni pubbliche) che la Procura della Repubblica presso la Pretura di Venezia, con la sua iniziativa -pur facendo riferimento, formalmente, non gia' all'interpellanza presentata ma ad elementi di conoscenza ad essa preesistenti e da essa risultanti - ha in sostanza sottoposto a sindacato, indirettamente, proprio il contenuto dell'atto di esercizio, da parte del Consigliere, della sua funzione di controllo politico. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. Sulla estensione e fondamento dell'esonero di responsabilita' previsto per i consiglieri regionali dall'art. 122, quarto comma, in relazione agli artt. 121 e 123, Cost., cfr. inoltre S. nn. 81/1975, 69/1985, 70/1985, 209/1994 e 29/1996, nonche', con particolare riferimento alle interrogazioni e alle interpellanze, S. n. 274/1995. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Venezia, di emettere l'atto di invito a presentarsi, di cui in epigrafe, indirizzato al consigliere regionale, indagato per il reato di cui all'art. 361 del codice penale, e, conseguentemente, annulla detto atto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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