Corte costituzionale
Sentenza n. 372/1998
Corte cost., sent. 20 novembre 1998, n. 372
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 372/1998
- Data di deposito
- 20 novembre 1998
- Data di decisione
- 11 novembre 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:372
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, decreto-legge n. 49 del 28 febbraio 1986
- legge n. 120 del 18 aprile 1986
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 10, comma 1, decreto legge n. 17 del 29 gennaio 1983
- legge n. 79 del 25 marzo 1983
- art. 36, Costituzione
Massime
Massima n. 24243
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1, d.l. 28 febbraio 1986, n. 49 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), conv., con modif., nella legge 18 aprile 1986, n. 120, nella parte in cui - tra le ipotesi di non operativita' delle disposizioni limitative del computo della indennita' integrativa speciale nella liquidazione del trattamento di quiescenza in caso di pensionamento anticipato - non annovera, come causa eccezionale di impossibilita' lavorativa, oltre alla morte del dipendente o alla sua invalidita', anche la soppressione dell'ente di appartenenza, in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost. - posto che la disposizione impugnata si inserisce nel graduale processo legislativo finalizzato alla disincentivazione dei pensionamenti anticipati, allargando la sfera applicativa della determinazione della misura dell'indennita' integrativa speciale "in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennita' stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianita' di servizio; che, proprio in attuazione di codesto disegno legislativo, la norma denunciata, nell'estendere la limitazione "a tutti i casi di pensionamento anticipato", esclude in via di "eccezione" i soli "casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidita', derivanti o meno da causa di servizio, purche' tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro"; e che il legislatore, avvalendosi della sua ampia discrezionalita' in materia di determinazione delle prestazioni previdenziali, nel rimodulare la normativa sulla sfera di applicabilita' delle summenzionate limitazioni, ha inteso sostituire alla volontarieta' della cessazione dal servizio (art. 10, comma 1, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, conv., con modif., nella legge 25 marzo 1983, n. 79) il diverso criterio dell'impedimento (oggettivo) alla prosecuzione dell'attivita' lavorativa causato da morte o da grave invalidita' - il rilevato superamento della precedente prospettiva incentrata sul requisito della volontarieta' della cessazione dal servizio rende non comparabile, con le due ipotesi limitative previste dalla nuova norma (riconducibilita' ad eventi obbligatoriamente protetti nel regime dell'assicurazione generale), la situazione del dipendente licenziato o che abbia presentato domanda di pensionamento a causa della sopravvenuta circostanza di fatto della soppressione dell'ente di appartenenza; ed in quanto, con riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. - posto che appartiene alla discrezionalita' legislativa, col solo limite della palese irrazionalita', stabilire i modi e la misura dei trattamenti di quiescenza, nonche' le variazioni dell'ammontare delle prestazioni attraverso un bilanciamento fra valori contrapposti che contemperi le esigenze di vita dei beneficiari con le concrete disponibilita' finanziarie e con le esigenze di bilancio - la norma denunziata non ha travalicato detto limite, ma ha, piuttosto, cercato di razionalizzare il sistema, introducendovi un ulteriore elemento, inteso ad impedire le distorte conseguenze applicative della precedente disciplina a favore di quei soggetti che, invece di presentare le dimissioni, ricorrevano ad altri mezzi per far cessare autoritativamente il loro rapporto d'impiego, cosi' venendo a beneficiare dell'intero trattamento pensionistico. - S. nn. 531/1988, 433/1994, 390/1995, 417/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del d.-l. 28 febbraio 1986, n. 49 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale centrale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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