Corte costituzionale

Sentenza n. 357/1998

Corte cost., sent. 21 ottobre 1998, n. 357

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
357/1998
Data di deposito
21 ottobre 1998
Data di decisione
14 ottobre 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:357

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, 'bis', decreto-legge n. 96 del 29 marzo 1995
  • art. 6, comma 1, legge n. 171 del 16 aprile 1973
  • legge n. 206 del 31 maggio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 24211

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 5, 97, 118, comma primo e 128 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, l. 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come sost. dall'art. 1 'bis' d.l. 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei Comuni di Venezia e di Chioggia), convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 1995, n. 206, nella parte in cui dispone che la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante "su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private che pubbliche", anziche' "sui soli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private che pubbliche che richiedono pareri, visti, autorizzazioni o assensi, comunque denominati e obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali", in quanto, con riferimento agli artt. 5, 118, comma primo, e 128 Cost - posto che la garanzia costituzionale del principio autonomistico, prevista dagli artt. 5 e 128 Cost., puo' dirsi rispettata quando il procedimento sia articolato in modo tale da assicurare una sostanziale partecipazione allo stesso del comune cui si riferisce l'assetto territoriale e l'apporto del comune non si riduca ad un semplice parere, ma si articoli in forme piu' incisive di partecipazione; e che l'art. 128 Cost., nel fondare l'autonomia comunale sui "principi fissati da leggi generali della Repubblica" non esclude che la legge statale, nel rispetto di tali principi, possa apportare, in presenza di situazioni particolari, variazioni alle procedure ordinarie - l'intervento vincolante del parere di apposita commissione di salvaguardia (mista statale e regionale con una previsione di rappresentanza dei comuni interessati) riguarda una valutazione globale ed unitaria, nella quale assumono particolare rilevanza i profili di tutela dell'ambiente negli aspetti ambientali-culturali, di difesa dagli inquinamenti dell'aria e delle acque e di protezione dell'equilibrio idraulico della citta' di Venezia e della sua laguna, con la conseguenza che, accanto agli aspetti urbanistico-territoriali rientranti nella sfera di autonomia comunale, emergono, per la particolarita' dell'area veneziana, una serie di interessi collegati a sfere di competenza statale e regionale che giustificano (nell'esigenza di unitarieta' e contestualita' di valutazione) l'intervento (consultivo e vincolante) di un organo collegiale misto di provenienza formale; in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost., la diversita' di disciplina statale trova giustificazione in un discrezionale apprezzamento del legislatore della particolarita' del territorio e dell'ambiente di Venezia e della sua laguna, la cui salvaguardia e' caratterizzata da preminente interesse nazionale e dalla esigenza di una procedura particolare di protezione in attesa di una pianificazione globale; ed in quanto, con riferimento all'art. 97 Cost. -posto che l'intervento della Commissione di salvaguardia e' temporaneo, essendo previsto per ciascun comune "fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale" - il legislatore statale ha adoperato una tecnica tutt'altro che inusuale in materia di programmazione territoriale e ambientale, e non in contrasto con il principio di buon andamento della p.a., introducendo una procedura e una normativa di maggior rigore fino all'entrata in vigore di uno strumento di pianificazione, con valenza non solo urbanistica ma anche di tutela di interessi di carattere superiore, come quelli ambientali, e con efficacia diretta e produttiva di vincoli, nel duplice intento di realizzare una misura di salvaguardia temporanea per impedire ulteriori dissesti o manomissioni in mancanza di pianificazione, e di promuovere nel contempo l'interesse specifico, sia per i comuni, sia per tutti i soggetti privati e pubblici ad adoperarsi per il superamento delle resistenze ad una programmazione dell'uso del territorio e del recupero ambientale. - S. nn. 1010/1988, 62/1993, 83/1997, 115/1998. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituito dall'art. 1-bis del d.-l. 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia) convertito, con modificazioni, in legge 31 maggio 1995, n. 206, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 118, primo comma, e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 ottobre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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