Corte costituzionale
Sentenza n. 354/1998
Corte cost., sent. 21 ottobre 1998, n. 354
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 354/1998
- Data di deposito
- 21 ottobre 1998
- Data di decisione
- 14 ottobre 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:354
Norme oggetto del giudizio
- art. 120, comma 1, comb.disp., codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 130, comma 1, lett. b), codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 120, comma 1, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 2, comma 2, decreto-legge n. 501 del 25 novembre 1995
- art. 2, comma 7, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- legge n. 11 del 5 gennaio 1996
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 19 aprile 1994
- art. 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 19 aprile 1994
- art. 2, lett. t), legge n. 190 del 16 giugno 1991
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, lett. t), legge n. 190 del 13 giugno 1991
- art. 4, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 24212
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, lett. t), l. 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), il combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella versione anteriore al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli), nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che "sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali, in quanto - posto che la disposizione impugnata prevede(va) la revoca della patente di guida nei confronti delle persone che "sono state" sottoposte a misura di sicurezza; che tale previsione non trova riscontro nella legislazione previgente (artt. 82, comma 1, e 91, comma 13, n. 2, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), nella quale la revoca della patente era prevista nei confronti di coloro che fossero, e non che "fossero stati", sottoposti a misura di sicurezza; e che, trattandosi di una innovazione, questa dovrebbe potersi giustificare alla stregua dei principi e criteri direttivi posti in generale dalla legge di delegazione - nessun principio o criterio direttivo (nella logica, in senso lato, penalistica, che presiede alla misura della revoca della patente) risulta dalla legge di delegazione, ne' direttamente, ne' indirettamente per il tramite del riferimento agli impegni comunitari o internazionali assunti dallo Stato italiano (vedi Massima B). red.: S. Di Palma
Massima n. 24213
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.P.R. n. 575 del 1994 in seguito alla "delegificazione" prevista dall'art. 2, comma 7, l. 24 dicembre 1993, n. 537, sollevata con riferimento agli artt. 3, 4 e 76 Cost., in quanto l'unica disposizione di cui il giudice rimettente deve fare applicazione e', 'ratione temporis', l'art. 120 del codice della strada nella sua versione anteriore alla legge di "delegificazione" (cfr. massima A). - S. n. 23/1989. red.: S. Di Palma
Massima n. 24214
Non e' fondata, con riferimento all'art. 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, lett. t), l. n. 190 del 1991, in quanto, innanzi tutto - posto che la lett. t) dell'art. 2 prevede "il riesame della disciplina... della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale", nonche' a misure di prevenzione; e che questa indicazione, indubbiamente (contrariamente a quanto il legislatore delegato ha inteso nell'incipit dell'art. 2, ove le lettere da a) a gg) sono qualificate quali "criteri e principi direttivi"), ha a che vedere piuttosto con la definizione e la specificazione della materia oggetto di delegazione nell'ambito della generica materia della "disciplina della circolazione stradale" - pur mancando principi e criteri direttivi ad hoc nella disposizione impugnata, valgono indubbiamente anche rispetto alla materia ivi indicata le previsioni orientatrici poste in generale dall'art. 2 della legge di delega, vale a dire la tutela della sicurezza stradale e l'adeguamento alla normativa comunitaria e internazionale; ed in quanto, in secondo luogo - posto che l'art. 1, comma 1, l. n. 190 del 1991, delegando il Governo all'adozione di disposizioni aventi valore di legge intese a "rivedere e riordinare" la legislazione vigente in materia di disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, ha identificato direttamente, quale "base di partenza dell'attivita' delegata" il codice della strada previgente; e che, nell'ambito di una delega avente questo carattere, la revisione e il riordino (l'innovazione, dunque), ma non gia' la sostanziale conferma della normativa previgente, necessitano di principi e criteri direttivi, idonei a circoscrivere le nuove scelte discrezionali dell'esecutivo - la disposizione impugnata, in mancanza di principi e criteri direttivi che giustifichino la riforma, deve essere intesa in un senso minimale, tale da consentire, di per se', l'adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente o, se del caso, richieste dal coordinamento con nuove norme apprestate dal legislatore delegato (v. Massima A). - S. n. 305/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella versione anteriore al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che "sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera t), della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1998.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 ottobre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze