Corte costituzionale
Sentenza n. 341/1998
Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 341
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 341/1998
- Data di deposito
- 24 luglio 1998
- Data di decisione
- 14 luglio 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:341
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24120
Anche se - come la Corte, in tema di incompatibilita' e dovere di astensione del giudice, ha in piu' occasioni affermato - il principio di imparzialita'-terzieta' ha pieno valore costituzionale in riferimento a tutti i tipi di processo, esso tuttavia puo' e deve trovare attuazione in relazione specifica a ciascuno di questi. - Cfr. S. n. 326/1997. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24121
Come la Corte costituzionale non ha mancato di rilevare, i principi da essa enunciati riguardo alle "situazioni pregiudicanti" descritte dall'art. 34 cod. proc. pen. "tipicamente individuate dal legislatore in base alla presunzione che siano di per se incompatibili con l'esercizio di ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento, a prescindere dalle modalita' con cui la funzione e' stata svolta, ovvero dal concreto contenuto dell'atto preso in considerazione", non sono trasferibili al processo civile senza tener conto della netta distinzione tra questo e il processo penale. Esigenza imprescindibile, in ogni caso, pertanto, anche per il processo civile, rimane solo quella di evitare che lo stesso giudice sia costretto, nel decidere, a ripercorrere lo stesso itinerario logico precedentemente seguito, sicche' condizione necessaria per dover ritenere un'incompatibilita' endoprocessuale e' la preesistenza di valutazioni che cadano sulla stessa 'res iudicanda'. - Cfr. S. nn. 351/1997, 306/1997, 307/1997, 308/1997, 432/1995, 326/1997, 51/1998 e 131/1996. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24122
Non e' fondata, sotto il profilo - dedotto in riferimento ai principi di ragionevolezza e tutela del diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.) - della imparzialita'-terzieta' del giudice, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dei giudici della sezione alla quale - come nel caso di specie - in seguito alla dichiarazione di nullita', da parte della Corte d'appello, per pretermissione di litisconsorti necessari, di sentenza da essi pronunciata, la causa venga restituita a norma dell'art. 354 stesso codice. In tale situazione, di reinizio - come riconosciuto anche dalla Cassazione - dello stesso grado di giudizio (c.d. rinvio improprio), la vicenda processuale e' destinata, infatti, di norma, a svilupparsi in una trattazione del tutto distinta rispetto a quella precedentemente tenuta in violazione del diritto di partecipazione di una o piu' parti, il cui apporto, in questa fase, puo' far assumere al processo una diversa configurazione anche sotto il profilo oggettivo, e pertanto, mancando in linea di principio la sovrapposizione del nuovo giudizio a quello, viziato, precedentemente svolto, appare coerente, sotto il profilo della imparzialita' e terzieta', la scelta legislativa di non vietare la cognizione e la decisione della causa da parte del medesimo giudice. Il che beninteso non esclude il dovere del singolo giudice di avvalersi dello strumento previsto dal capoverso dello stesso art. 51 cod. proc. civ., allorquando, venendo in concreto a profilarsi proprio quella sovrapposizione dei due giudizi esclusa in via generale, ravvisi in cio' la sussistenza di gravi ragioni d'astensione. - Cfr. S. n. 326/1997. V. anche Cassazione, Sez. un. civ. 19 dicembre 1991, n. 13714. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24123
Non e' fondata, in riferimento al principio di eguaglianza per disparita' di trattamento (art. 3 Cost.), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dei giudici della sezione alla quale - come nel caso di specie - in seguito alla dichiarazione di nullita', da parte della Corte d'appello, per pretermissione di litisconsorti necessari, di sentenza da essi pronunciata, la causa venga restituita a norma dell'art. 354 stesso codice. Le norme richiamate dal giudice 'a quo' quali 'tertia comparationis' (art. 383, comma 1, cod. proc. civ - concernente la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che l'ha pronunciata - e lo stesso art. 51, comma 1, n. 4 - che fa obbligo di astenersi, fra l'altro, al magistrato che abbia conosciuto della causa in altro grado del processo -) disciplinano infatti fattispecie palesemente diverse. - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, numero 4, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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