Corte costituzionale

Sentenza n. 341/1998

Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 341

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
341/1998
Data di deposito
24 luglio 1998
Data di decisione
14 luglio 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:341

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24120

Anche se - come la Corte, in tema di incompatibilita' e dovere di astensione del giudice, ha in piu' occasioni affermato - il principio di imparzialita'-terzieta' ha pieno valore costituzionale in riferimento a tutti i tipi di processo, esso tuttavia puo' e deve trovare attuazione in relazione specifica a ciascuno di questi. - Cfr. S. n. 326/1997. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24121

Come la Corte costituzionale non ha mancato di rilevare, i principi da essa enunciati riguardo alle "situazioni pregiudicanti" descritte dall'art. 34 cod. proc. pen. "tipicamente individuate dal legislatore in base alla presunzione che siano di per se incompatibili con l'esercizio di ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento, a prescindere dalle modalita' con cui la funzione e' stata svolta, ovvero dal concreto contenuto dell'atto preso in considerazione", non sono trasferibili al processo civile senza tener conto della netta distinzione tra questo e il processo penale. Esigenza imprescindibile, in ogni caso, pertanto, anche per il processo civile, rimane solo quella di evitare che lo stesso giudice sia costretto, nel decidere, a ripercorrere lo stesso itinerario logico precedentemente seguito, sicche' condizione necessaria per dover ritenere un'incompatibilita' endoprocessuale e' la preesistenza di valutazioni che cadano sulla stessa 'res iudicanda'. - Cfr. S. nn. 351/1997, 306/1997, 307/1997, 308/1997, 432/1995, 326/1997, 51/1998 e 131/1996. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24122

Non e' fondata, sotto il profilo - dedotto in riferimento ai principi di ragionevolezza e tutela del diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.) - della imparzialita'-terzieta' del giudice, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dei giudici della sezione alla quale - come nel caso di specie - in seguito alla dichiarazione di nullita', da parte della Corte d'appello, per pretermissione di litisconsorti necessari, di sentenza da essi pronunciata, la causa venga restituita a norma dell'art. 354 stesso codice. In tale situazione, di reinizio - come riconosciuto anche dalla Cassazione - dello stesso grado di giudizio (c.d. rinvio improprio), la vicenda processuale e' destinata, infatti, di norma, a svilupparsi in una trattazione del tutto distinta rispetto a quella precedentemente tenuta in violazione del diritto di partecipazione di una o piu' parti, il cui apporto, in questa fase, puo' far assumere al processo una diversa configurazione anche sotto il profilo oggettivo, e pertanto, mancando in linea di principio la sovrapposizione del nuovo giudizio a quello, viziato, precedentemente svolto, appare coerente, sotto il profilo della imparzialita' e terzieta', la scelta legislativa di non vietare la cognizione e la decisione della causa da parte del medesimo giudice. Il che beninteso non esclude il dovere del singolo giudice di avvalersi dello strumento previsto dal capoverso dello stesso art. 51 cod. proc. civ., allorquando, venendo in concreto a profilarsi proprio quella sovrapposizione dei due giudizi esclusa in via generale, ravvisi in cio' la sussistenza di gravi ragioni d'astensione. - Cfr. S. n. 326/1997. V. anche Cassazione, Sez. un. civ. 19 dicembre 1991, n. 13714. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24123

Non e' fondata, in riferimento al principio di eguaglianza per disparita' di trattamento (art. 3 Cost.), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dei giudici della sezione alla quale - come nel caso di specie - in seguito alla dichiarazione di nullita', da parte della Corte d'appello, per pretermissione di litisconsorti necessari, di sentenza da essi pronunciata, la causa venga restituita a norma dell'art. 354 stesso codice. Le norme richiamate dal giudice 'a quo' quali 'tertia comparationis' (art. 383, comma 1, cod. proc. civ - concernente la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che l'ha pronunciata - e lo stesso art. 51, comma 1, n. 4 - che fa obbligo di astenersi, fra l'altro, al magistrato che abbia conosciuto della causa in altro grado del processo -) disciplinano infatti fattispecie palesemente diverse. - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, numero 4, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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