Corte costituzionale

Sentenza n. 339/1998

Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 339

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
339/1998
Data di deposito
24 luglio 1998
Data di decisione
14 luglio 1998
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:339

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 giugno 1997
  • art. 18, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 giugno 1997

Parametri

Massime

Massima n. 24071

Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, nei confronti degli artt. 18 e 21 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 25 giugno 1997 (recante "Nuove norme in materia di cooperative edilizie e relative agevolazioni creditizie, e di edilizia economica e popolare) - dei quali, il primo, contestato in riferimento agli artt. 3, primo comma, lett. q), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e al d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in relazione ai limiti stabiliti dagli artt. 14 e 17 dello Statuto di autonomia e all'art. 3 Cost. - prevede la destinazione a finalita' di edilizia economica e popolare, degli alloggi costruiti, in base alla richiamata legge statale del 1978, per far fronte a esigenze urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita', e l'assegnazione degli stessi agli attuali occupanti in possesso dei requisiti di legge, ed il secondo, contestato a sua volta in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 97 Cost., disciplina in via di asserita interpretazione autentica dell'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, i finanziamenti in favore delle cooperative a proprieta' indivisa, incrementandone, secondo il ricorrente, la misura senza pero' quantificare i relativi oneri - deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Successivamente alla instaurazione del giudizio, infatti, la deliberazione legislativa in questione e' stata promulgata con la esclusione di entrambe le norme impugnate, che pertanto, - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale sul potere di promulgazione del Presidente della Regione, e le modalita', con un atto necessariamente unico ed irripetibile, del suo esercizio - non hanno prodotto alcun effetto sull'ordinamento, ne' sono piu' in grado di produrne, con la conseguenza che la proposta impugnativa risulta priva di oggetto. - Nello stesso senso, in altri giudizi su deliberazioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana promulgate con omissione delle norme impugnate, S. nn. 216/1998 e 306/1996. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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