Corte costituzionale
Sentenza n. 339/1998
Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 339
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 339/1998
- Data di deposito
- 24 luglio 1998
- Data di decisione
- 14 luglio 1998
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:339
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 giugno 1997
- art. 18, delibera legislativa Regione Siciliana del 25 giugno 1997
Parametri
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972
- art. 3, Costituzione
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 3, comma 1, lett. q), legge n. 457 del 5 agosto 1978
- art. 97, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 24071
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, nei confronti degli artt. 18 e 21 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 25 giugno 1997 (recante "Nuove norme in materia di cooperative edilizie e relative agevolazioni creditizie, e di edilizia economica e popolare) - dei quali, il primo, contestato in riferimento agli artt. 3, primo comma, lett. q), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e al d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in relazione ai limiti stabiliti dagli artt. 14 e 17 dello Statuto di autonomia e all'art. 3 Cost. - prevede la destinazione a finalita' di edilizia economica e popolare, degli alloggi costruiti, in base alla richiamata legge statale del 1978, per far fronte a esigenze urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita', e l'assegnazione degli stessi agli attuali occupanti in possesso dei requisiti di legge, ed il secondo, contestato a sua volta in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 97 Cost., disciplina in via di asserita interpretazione autentica dell'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, i finanziamenti in favore delle cooperative a proprieta' indivisa, incrementandone, secondo il ricorrente, la misura senza pero' quantificare i relativi oneri - deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Successivamente alla instaurazione del giudizio, infatti, la deliberazione legislativa in questione e' stata promulgata con la esclusione di entrambe le norme impugnate, che pertanto, - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale sul potere di promulgazione del Presidente della Regione, e le modalita', con un atto necessariamente unico ed irripetibile, del suo esercizio - non hanno prodotto alcun effetto sull'ordinamento, ne' sono piu' in grado di produrne, con la conseguenza che la proposta impugnativa risulta priva di oggetto. - Nello stesso senso, in altri giudizi su deliberazioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana promulgate con omissione delle norme impugnate, S. nn. 216/1998 e 306/1996. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze