Corte costituzionale

Sentenza n. 330/1998

Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 330

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
330/1998
Data di deposito
24 luglio 1998
Data di decisione
14 luglio 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:330

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24176

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 218, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), il quale dispone l'immediato ritiro della patente da parte dell'organo accertatore che rilevi infrazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, in quanto - premesso che requisito imprescindibile per garantire una risposta efficace a condotte pericolose poste in essere violando norme del codice della strada e' l'immediatezza dell'intervento, che si connota anche e soprattutto per la funzione preventiva, mirando ad impedire che il conducente colto in violazione delle norme prosegua in una certa attivita' potenzialmente creativa di pericoli ulteriori - l'anticipazione della sanzione risponde appunto alla necessita' di garantire le finalita' di prevenzione di illeciti ulteriori nell'immediato; mentre poi l'"iter" si completa attraverso l'acquisizione degli altri elementi da parte del prefetto, i quali possono portare alla conseguente conferma, oppure alla revoca, del provvedimento adottato dall'agente. <<Il che si pone in evidente armonia con il disegno del codice della strada e sotto nessun profilo puo' considerarsi in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione>>. - V. O. nn. 170/1998 e 184/1997, nelle quali si afferma che <<la sospensione della patente di guida si caratterizza, nel sistema del nuovo codice della strada, per la sua natura afflittiva, incidente sull'atto amministrativo di abilitazione, a causa della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione; e viene disposta dal prefetto o dal giudice penale, rispettivamente, a seconda che sia stato commesso un semplice illecito amministrativo ovvero un reato>>. red.: G. Leo

Massima n. 24177

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 218, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), il quale dispone l'immediato ritiro della patente da parte dell'organo accertatore che rilevi infrazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, in quanto - a prescindere dalla non comparabilita' delle due situazioni poste a confronto dal giudice rimettente, data la loro evidente diversita' obiettiva - proprio l'art. 211 del codice della strada, richiamato dal giudice 'a quo', fa salva, al comma 2, la facolta' dell'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari anche prima di procedere alle previste comunicazioni e prevede espressamente, al comma 6, la possibilita' per il prefetto di disporre l'esecuzione degli interventi necessari <<nei casi di immediato pericolo per la circolazione>>. red.: G. Leo

Massima n. 24178

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 218, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), il quale dispone l'immediato ritiro della patente da parte dell'organo accertatore che rilevi infrazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, in quanto l'interessato puo' immediatamente proporre opposizione al pretore, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gia' avverso il verbale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione; e, d'altronde, egli ha diritto, secondo quanto previsto nel comma 2 dell'art. 218 denunciato, all'immediata riconsegna del documento ove l'ordinanza di sospensione non venga emessa entro i venti giorni dal ritiro. - V. S. n. 276/1998 ed altresi', 'ex plurimis', S. n. 31/1996. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione dal pretore di Salerno - sezione di Eboli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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