Corte costituzionale
Sentenza n. 322/1998
Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 322
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 322/1998
- Data di deposito
- 24 luglio 1998
- Data di decisione
- 14 luglio 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:322
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24109
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2941, n. 7, cod. civ., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la societa' in accomandita semplice ed i suoi amministratori, fintantoche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi, in quanto - posto che, se esorbita dai compiti del Giudice delle leggi quello di creare una nuova fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi lecito sindacare l'omissione legislativa nell'ambito di una ipotesi gia' determinata, purche' la norma richiamata costituisca un valido 'tertium comparationis', tale da rendere illegittima l'omissione e conseguentemente doverosa la sentenza additiva della Corte; che la 'ratio' della sospensione della prescrizione fra societa' con personalita' giuridica ed i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi, e', comunque, riferibile al rapporto gestorio che lega la societa' all'amministratore; e che identica 'ratio' ricorre anche per la societa' in accomandita semplice, che, come quelle dotate di personalita' giuridica, e' gestita da uno o piu' amministratori che agiscono per la stessa e che, dunque, sono responsabili per la inosservanza degli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal contratto sociale - resta del tutto irrilevante, rispetto alla 'ratio' della sospensione della prescrizione, che si tratti di societa' avente personalita' giuridica o di una societa' in accomandita semplice; sicche', siffatta omogeneita' di situazione, sotto tale aspetto (non intaccata dalla diversita' di disciplina che il legislatore detta, per le societa' di capitali e per la societa' in accomandita semplice, in tema di azione di responsabilita' e di revoca dell'amministratore) rende la esclusione della societa' in accomandita semplice dall'ambito applicativo della norma denunciata del tutto priva di ragionevole giustificazione e, pertanto, lesiva del principio di eguaglianza. - S. n. 2/1998. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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