Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1998
Corte cost., sent. 26 febbraio 1998, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1998
- Data di deposito
- 26 febbraio 1998
- Data di decisione
- 23 febbraio 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:31
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23689
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della legge delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevede la sospensione del processo tributario ove altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso, in quanto - posto che sotto il vigore della previgente disciplina (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) e' stato ritenuto applicabile al processo tributario, sulla base del rinvio alla legislazione processualcivilistica contenuto nell'art. 39 la disciplina della sospensione necessaria per pegiudizialita' di cui all'art. 295 cod. proc. civ.; che, pertanto, ferma l'applicabilita' di altre ipotesi di sospensione oltre quelle previste dalla disposizione impugnata, il giudice tributario deve decidere, "incidenter tantum", tutte le questioni pregiudiziali diverse da quelle contemplate dalla disposizione medesima, salvo il diritto delle parti di svolgere le difese relative a tali questioni; e che sono insindacabili le scelte operate dal legislatore nel conformare gli istituti processuali con il solo limite della non irrazionalita' - con la norma denunciata il legislatore, limitando i casi di sospensione del processo, ha inteso rendere piu' rapida e agevole la definizione del processo tributario, finalita', questa, del tutto legittima anche sotto l'aspetto della tutela dei diritti del contribuente, al quale deve ritenersi accordata, indipendentemente dal corso e dall'esito del giudizio pregiudiziale, tutte le sue difese. - S. nn. 295/1995, 65/1996, 451/1997; O. nn. 67 e 42/1997 e 5/1998. red.: S. Di Palma
Massima n. 23690
Non e' fondata, con riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992 - il quale, nel disciplinare il procedimento cautelare, prevede che nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia debba essere fissata entro novanta giorni dalla pronuncia di sospensione -, nella parte in cui non prevede che la trattazione della controversia possa essere fissata oltre novanta giorni dalla pronuncia ove altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso, in quanto - posto che la commissione tributaria puo' decidere "incidenter tantum" ogni questione pregiudiziale alla controversi ad essa devoluta - la trattazione del ricorso puo' essere fissata, in ipotesi di pregiudizialita', entro i novanta giorni dall'emissione del provvedimento cautelare (v. Massima "A"). red. S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Como con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 6, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla predetta Commissione tributaria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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