Corte costituzionale
Sentenza n. 3/1998
Corte cost., sent. 29 gennaio 1998, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/1998
- Data di deposito
- 29 gennaio 1998
- Data di decisione
- 26 gennaio 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 379 del 11 dicembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 23638
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 32 e 37 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, l. 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennita' di maternita' per le libere professioniste), nella parte in cui prevede(rebbe)che l'indennita' di maternita' ivi stabilita venga corrisposta alla libera professionista (nella specie, notaio) indipendentemente dall'effettiva astensione dal lavoro, in quanto - posto che sussiste una netta differenza fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, trattandosi di due tipi del medesimo fenomeno, aventi pero' peculiari caratteristiche, sicche' gli strumenti di tutela che le leggi ordinarie apprestano per l'uno non possono ritenersi automaticamente applicabili all'altro - le situazioni poste a raffronto non sono comparabili, ed in quanto la tutela costituzionale del diritto alla salute della donna e del bambino non e'vulnerata dall'esistenza di una norma che per una particolare categoria di lavoratrici stabilisce una protezione complessivamente adeguata alle peculiari caratteristiche della categoria medesima. - S. nn. 31/1986, 1/1987, 276 e 332/1988, 61 e 132/1991, 103 e 181/1993, 150 e 463/1994, 58 e 423/1995. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione, dal pretore di Livorno con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze