Corte costituzionale

Sentenza n. 278/1998

Corte cost., sent. 17 luglio 1998, n. 278

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
278/1998
Data di deposito
17 luglio 1998
Data di decisione
7 luglio 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:278

Norme oggetto del giudizio

  • art. 62, comma 2, regio decreto n. 3123 del 31 dicembre 1923
  • art. 207, comma 6, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994

Parametri

Massime

Massima n. 24018

Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 Cost., nei confronti dell'art. 62, comma 2, del r.d. 31 dicembre 1923 (Ordinamento dell'istruzione artistica), nella parte in cui vieta che ad uno stesso corso dell'Accademia di belle arti si possa essere iscritti per piu' di cinque anni, va rilevato che la disposizione impugnata e' stata integralmente recepita, senz'alcuna variazione, dall'art. 207, comma 6, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e che ai sensi dell'art. 676 di detto decreto legislativo la norma effettivamente vigente e' quella successiva. La totale identicita' dei due testi di legge consente tuttavia - secondo i canoni gia' espressi in altra occasione dalla Corte costituzionale - di compiere il richiesto scrutinio, il cui esito dovra' considerarsi esteso alla norma contenuta nel testo unico. - Cfr. S. n. 84/1996. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24019

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 Cost., nei confronti dell'art. 62, comma 2, del r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica) ora integralmente trasfuso nell'art. 207, comma 6, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) nella parte in cui, riguardo ai diversi corsi dell'Accademia di belle arti (scultura, pittura ecc.) - tutti di durata quadriennale - vieta che ad uno stesso corso si possa essere iscritti per piu' di cinque anni. Le peculiarita' che, sotto vari aspetti (valore solo di titolo accademico del diploma rilasciato dall'Accademia, diversita', rispetto a quelli vigenti per le altre scuole, dei criteri per l'accesso dei docenti all'insegnamento e per il reclutamento del personale, ecc.) caratterizzano - come si riconosce anche nella giurisprudenza amministrativa in materia - l'ordinamento dell'istruzione artistica, non consentono di assumere a valido 'tertium comparationis', agli effetti della dedotta violazione del principio di eguaglianza, le norme relative alla possibilita' di ripetere ciascuna classe per due anni nella scuola secondaria, e sui larghi limiti in cui e' ammesso il "fuori corso" per gli studenti universitari, previste dagli artt. 182, comma 1, e 192, comma 4, del citato d.lgs n. 297 del 1994, e dall'art. 149 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592. E d'altra parte la presunta severita' - al confronto con quelle - della disposizione in questione, logicamente si spiega ove si consideri che l'obiettivo dell'istruzione impartita dall'Accademia di belle arti e' quello di accertare una vocazione artistica e di trasmettere la conoscenza di un'arte - il che richiede obbligo di frequenza e continui scambi di idee con il docente - e di valorizzare uno specifico talento che solitamente si manifesta in tempi rapidi, il che vale anche ad escludere che la norma sia viziata da intrinseca irrazionalita'. Ne' sussiste violazione dei principi costituzionali sull'obbligo di adeguatezza del trattamento scolastico - poiche' in nessun caso tale adeguatezza puo' tradursi nella necessaria previsione di un lungo periodo del "fuori corso", la cui durata il legislatore ha fissato senza oltrepassare i limiti della propria discrezionalita' -e riguardo al diritto dei cittadini "capaci e meritevoli" di raggiungere i gradi piu' elevati degli studi, essendo ovvio in contrario che il concetto di studente capace e meritevole si ricollega necessariamente anche con l'idoneita' del medesimo a concludere il ciclo degli studi nei tempi fissati. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale delle Marche con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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