Corte costituzionale

Sentenza n. 277/1998

Corte cost., sent. 17 luglio 1998, n. 277

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
277/1998
Data di deposito
17 luglio 1998
Data di decisione
7 luglio 1998
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:277

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 1997

Parametri

Massime

Massima n. 24098

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale si deve escludere che il conflitto di attribuzione tra Regione (o Provincia autonoma) e Stato possa essere instaurato in relazione ad atti di mera esecuzione di norme di legge, in quanto esso sarebbe diretto, nella sostanza, a censurare queste ultime, fuori delle forme previste a tale scopo. - S. nn. 467/1997 e 215/1996. red.: S. Pomodoro

Massima n. 24099

E' inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed all'art. 17 della legge regionale del Veneto 9 dicembre 1993, n. 50, nonche' ai principi introdotti dalla legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59 e dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 - nei confronti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997 (Modificazioni dell'elenco delle specie cacciabili). Il provvedimento impugnato - emanato ai sensi dell'art. 18, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per il recepimento delle direttive comunitarie 79/409/CEE e 94/24/CEE, al fine di completare l'adeguamento dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, stessa legge, alla normativa comunitaria - costituisce infatti esplicazione di una funzione avente carattere amministrativo di aggiornamento in relazione a dati tecnici forniti dai competenti istituti, e che non configura alcuna delega da parte del legislatore, e pertanto, considerato che il disposto legislativo ne predetermina rigidamente presupposti, contenuto e modalita' applicative, non ha autonoma attitudine lesiva della sfera di attribuzioni della ricorrente. E d'altra parte e' ancora una norma di legge - e precisamente l'art. 69, comma 1, lett. i) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - e non gia' il decreto impugnato, a definire, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c), della legge n. 59 del 1997, "compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente" quelli relativi, tra l'altro, "alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi del citato art. 18, comma 3", dal che anche si desume che le formulate censure di incostituzionalita', attinenti come sono a disposizioni legislative dalla ricorrente a suo tempo non ritualmente impugnate, non sono proponibili, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, contro un atto che di esse e' mera esecuzione. - Cfr. S. nn. 278/1988, 467/1997, 272/1996, 577/1990 e 1002/1988. V. anche la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997 (Modificazioni dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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