Corte costituzionale
Sentenza n. 228/1998
Corte cost., sent. 19 giugno 1998, n. 228
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 228/1998
- Data di deposito
- 19 giugno 1998
- Data di decisione
- 1° giugno 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:228
Norme oggetto del giudizio
- art. 274, codice civile
- art. 18, codice di procedura civile
- art. 68, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 38, codice civile (disposizioni di attuazione del)
Parametri
Massime
Massima n. 24005
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 31 commi primo e secondo, e 24, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 cod. proc. civ., 274 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella parte in cui escludono che nel giudizio di ammissibilita' dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' naturale la competenza per territorio, qualora la causa riguardi un minore, venga individuata nel tribunale per i minorenni nell'ambito del cui distretto risiede il minore stesso, in quanto, benche' possa convenirsi che la competenza territoriale di un giudice diverso da quello del luogo in cui risiede il minore e' talvolta fonte di disagi connessi per lo piu' all'acquisizione dei particolari e delicati elementi probatori che il procedimento in esame richiede, tuttavia essi non si traducono, per cio' solo, nella violazione dei precetti costituzionali, poiche' il diritto di azione non e' in alcun modo impedito, ne' seriamente ostacolato dalla mera distanza tra il luogo di abituale dimora del minore e la sede del tribunale minorile competente; in quanto la specificita' delle funzioni di tale organo garantisce comunque 'ex se' una particolare e attenta ponderazione delle problematiche psicoaffettive del minore medesimo e la predisposizione di ogni cautela atta ad evitare allo stesso qualunque turbamento; ed in quanto - posto che rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore non solo la conformazione generale degli istituti processuali, ma anche, in particolare, la determinazione delle competenze e la ripartizione della giurisdizione, purche' effettuate nei limiti della ragionevolezza - una volta affidata la cognizione dell'azione in esame al giudice minorile, non e' irragionevole la scelta del legislatore di lasciar operare i criteri determinativi della competenza territoriale secondo le regole generali previgenti, tenuto conto che l'azione 'de qua' non e' comparabile, per diversita' di presupposti e natura, con i procedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potesta' genitoriale, ne' con quelli relativi all'adozione o all'affidamento e che l'unica azione comparabile - l'opposizione al riconoscimento di figlio naturale, di cui all'art. 250, comma 4, cod. civ. - e' assoggettata allo stesso criterio determinativo della competenza per territorio del Tribunale per i minorenni. - S. nn. 193/1987, 429/1991, 451/1997; O. nn. 7/1997, 63/1997 e 139/1997. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 del codice di procedura civile, 274 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, primo e secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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