Corte costituzionale

Sentenza n. 228/1998

Corte cost., sent. 19 giugno 1998, n. 228

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
228/1998
Data di deposito
19 giugno 1998
Data di decisione
1° giugno 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:228

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24005

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 31 commi primo e secondo, e 24, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 cod. proc. civ., 274 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., nella parte in cui escludono che nel giudizio di ammissibilita' dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' naturale la competenza per territorio, qualora la causa riguardi un minore, venga individuata nel tribunale per i minorenni nell'ambito del cui distretto risiede il minore stesso, in quanto, benche' possa convenirsi che la competenza territoriale di un giudice diverso da quello del luogo in cui risiede il minore e' talvolta fonte di disagi connessi per lo piu' all'acquisizione dei particolari e delicati elementi probatori che il procedimento in esame richiede, tuttavia essi non si traducono, per cio' solo, nella violazione dei precetti costituzionali, poiche' il diritto di azione non e' in alcun modo impedito, ne' seriamente ostacolato dalla mera distanza tra il luogo di abituale dimora del minore e la sede del tribunale minorile competente; in quanto la specificita' delle funzioni di tale organo garantisce comunque 'ex se' una particolare e attenta ponderazione delle problematiche psicoaffettive del minore medesimo e la predisposizione di ogni cautela atta ad evitare allo stesso qualunque turbamento; ed in quanto - posto che rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore non solo la conformazione generale degli istituti processuali, ma anche, in particolare, la determinazione delle competenze e la ripartizione della giurisdizione, purche' effettuate nei limiti della ragionevolezza - una volta affidata la cognizione dell'azione in esame al giudice minorile, non e' irragionevole la scelta del legislatore di lasciar operare i criteri determinativi della competenza territoriale secondo le regole generali previgenti, tenuto conto che l'azione 'de qua' non e' comparabile, per diversita' di presupposti e natura, con i procedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potesta' genitoriale, ne' con quelli relativi all'adozione o all'affidamento e che l'unica azione comparabile - l'opposizione al riconoscimento di figlio naturale, di cui all'art. 250, comma 4, cod. civ. - e' assoggettata allo stesso criterio determinativo della competenza per territorio del Tribunale per i minorenni. - S. nn. 193/1987, 429/1991, 451/1997; O. nn. 7/1997, 63/1997 e 139/1997. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 del codice di procedura civile, 274 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, primo e secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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