Corte costituzionale
Sentenza n. 219/1998
Corte cost., sent. 19 giugno 1998, n. 219
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 219/1998
- Data di deposito
- 19 giugno 1998
- Data di decisione
- 1° giugno 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:219
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 104 del 7 aprile 1995
- art. 14, comma 1, 'bis', lett. b), decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993
- decreto-legge n. 32 del 8 febbraio 1995
- art. 14, comma 3, 'bis', decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993
- art. 14, comma 4, decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993
- art. 14, comma 4, 'bis', decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993
- legge n. 104 del 7 aprile 1995
Parametri
Massime
Massima n. 24189
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza - degli artt. 1, comma 2, della legge 7 aprile 1995, n. 104 (Conversione in legge del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni delle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), 14, comma 4, e 14 'bis', comma 1, lett. b), e commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), nel testo introdotto dal d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104, <<nella parte in cui fa salvi gli effetti dei decreti-legge, succedutisi nel tempo, attraverso i quali e' stata attuata, in tempi diversi, una decurtazione della retribuzione spettante al personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud), allorche', secondo la prospettazione, il personale stesso era gia' transitato nelle amministrazioni statali>>, in quanto, avuto riguardo ai contenuti complessivi della disciplina, l'assetto definitivo dato agli ex dipendenti dell'Agensud con la normativa censurata appare immune dall'asserito vizio di irragionevolezza. Infatti - premesso che, in vista della garanzia primaria del posto di lavoro, il legislatore ha offerto al personale di cui trattasi una serie di possibilita' che vanno dalla cessazione del rapporto, con deroga al regime di sospensione dei pensionamenti allora vigente, sino all'alternativa tra l'avvio, dal 13 ottobre 1993, di un rapporto di impiego al livello iniziale della qualifica ed il ricongiungimento dei servizi con un nuovo inquadramento; e considerato, altresi', che <<alle amministrazioni riceventi e' stato attribuito personale che si aggiungeva a quello in servizio, inserendosi con inquadramenti corrispondenti alle qualifiche rivestite in precedenza>> - non puo' sfuggire la complessita' dell'opera di bilanciamento degli interessi compiuta dal legislatore tra i valori di utilizzazione flessibile del personale in termini di produttivita' (dei quali la Corte, con la sentenza n. 309 del 1997, ha gia' rilevato il carattere strumentale rispetto al buon andamento della pubblica amministrazione) e l'intento di non pregiudicare lo 'status' e la professionalita' dei dipendenti. Ed inoltre, in ordine alla censurata riduzione del trattamento, la portata politica e la complessita' dei problemi posti dal venir meno dell'intervento configurano quella inderogabile esigenza piu' volte riconosciuta dalla Corte <<quale base del potere del legislatore di modificare sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata>>. - Cfr. S. nn. 417/1996 e 390/1995. red.: G. Leo
Massima n. 24190
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 36 Cost. - degli artt. 1, comma 2, della legge 7 aprile 1995, n. 104 (Conversione in legge del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni delle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), 14, comma 4, e 14 'bis', comma 1, lett. b), e commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), nel testo introdotto dal d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104, <<nella parte in cui fa salvi gli effetti dei decreti-legge, succedutisi nel tempo, attraverso i quali e' stata attuata, in tempi diversi, una decurtazione della retribuzione spettante al personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud), allorche', secondo la prospettazione, il personale stesso era gia' transitato nelle amministrazioni statali>>, in quanto appare anzitutto discutibile il presupposto stesso da cui muovono le ordinanze di rimessione, dato che non si e' in presenza di un semplice passaggio di carriere presso amministrazioni diverse, bensi' di rapporti che nascono 'ex novo' ovvero del solo ricongiungimento di servizi a seguito di nuovi inquadramenti: si tratta, infatti, di posizioni che trovano la loro fonte nell'originario disposto dell'art. 14 del decreto legislativo n. 96 del 1993 ed il loro assetto definitivo nella legge di conversione del d.l. n. 32 del 1995. Peraltro, proprio con riguardo alla valutazione del cosiddetto <<maturato economico>> in caso di nuovi inquadramenti avvenuti addirittura all'interno dell'amministrazione statale, la Corte ha escluso la incostituzionalita' della illimitata applicazione retroattiva del nuovo trattamento ed ha osservato in proposito che il passaggio da un sistema ad un altro, importando la <<riduzione ad omogeneita'>>, implica <<una scelta di coefficienti da operare sulla base di numerose variabili, ivi comprese le disponibilita' finanziarie, e quindi con ampia discrezionalita'>>. Affermazioni, queste, che, 'a fortiori', valgono nel caso in esame, dove la riduzione ad omogeneita' appare vistosa solo in ragione del trattamento particolarmente favorevole prima goduto dai dipendenti dell'Agensud rispetto a quello erogato dalle amministrazioni di nuova destinazione. - Cfr. S. nn. 296/1984, 618/1987 e 624/1988. red.: G. Leo
Massima n. 24191
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., <<per l'asserita disparita' di trattamento che si sarebbe verificata tra gl ex dipendenti dell'Agensud, a seconda che il loro collocamento in pensione fosse avvenuto prima o dopo il 10 giugno 1994, data di emanazione del decreto-legge n. 95 del 1994>> - degli artt. 1, comma 2, della legge 7 aprile 1995, n. 104 (Conversione in legge del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni delle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), 14, comma 4, e 14 'bis', comma 1, lett. b), e commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), nel testo introdotto dal d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104, <<nella parte in cui fa salvi gli effetti dei decreti-legge, succedutisi nel tempo, attraverso i quali e' stata attuata, in tempi diversi, una decurtazione della retribuzione spettante al personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud), allorche', secondo la prospettazione, il personale stesso era gia' transitato nelle amministrazioni statali>>, dato che al predetto personale e' stata offerta la possibilita' di scegliere o la revoca della domanda di iscrizione nel ruolo transitorio e di collocamento in soprannumero, cosi' cessando definitivamente dal servizio (v. art. 14, comma 3), ovvero, entro il 31 luglio 1994, la revoca della volontaria cessazione optando per l'avvio, dal 13 ottobre 1993, di un rapporto di impiego al livello iniziale della qualifica oppure per il ricongiungimento dei servizi con un nuovo inquadramento. Peraltro, la prima di tali alternative - prevista dall'art. 14-'bis', comma 1, lett. a) - consentiva addirittura di definire la posizione pensionistica al 12 ottobre 1993 o, a seconda della convenienza, al 31 luglio 1994, computando cioe' anche il servizio gia' prestato nell'amministrazione ricevente; ed altrettanto puo' dirsi circa il calcolo del trattamento di fine rapporto, immediatamente liquidato sulla base della posizione costituita presso l'INA, non solo nel caso di definitiva cessazione del rapporto, bensi' anche in quello di opzione per un rapporto con decorrenza dal 13 ottobre 1993. red.: G. Leo
Massima n. 24192
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 38 Cost. - degli artt. 1, comma 2, della legge 7 aprile 1995, n. 104 (Conversione in legge del d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni delle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), 14, comma 4, e 14 'bis', comma 1, lett. b), e commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), nel testo introdotto dal d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104, <<nella parte in cui fa salvi gli effetti dei decreti-legge, succedutisi nel tempo, attraverso i quali e' stata attuata, in tempi diversi, una decurtazione della retribuzione spettante al personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud), allorche', secondo la prospettazione, il personale stesso era gia' transitato nelle amministrazioni statali>>, in quanto premesso che sono state previste dal comma 2 dell'art. 14-'bis' denunciato l'assunzione dell'onere della contribuzione integrativa da parte dello Stato nonche' la restituzione dei contributi versati e non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali - il legislatore ha il potere di intervenire anche in senso riduttivo sui trattamenti pensionistici, nei limiti della compatibilita' finanziaria, del bilanciamento di interessi e della complessiva ragionevolezza, che, nella specie, non appaiono travalicati. - Cfr. S. n. 240/1994 e 417/1996, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, della legge 7 aprile 1995, n. 104 (conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale), 14, comma 4, e 14-bis, comma 1, lettera b), e commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), (nel testo introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104), sollevate in riferimento, agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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