Corte costituzionale
Sentenza n. 216/1998
Corte cost., sent. 19 giugno 1998, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 216/1998
- Data di deposito
- 19 giugno 1998
- Data di decisione
- 1° giugno 1998
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:216
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, legge della Regione siciliana del 12 febbraio 1997
- art. 37, legge della Regione siciliana del 12 febbraio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 23966
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato nei confronti degli artt. 37 e 52 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 12 febbraio 1997, recante "Programmazione delle risorse e degli impieghi", il primo dei quali - impugnato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - stabiliva - con norma di dichiarata interpretazione autentica dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 - che tra i servizi pregressi da valutarsi ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza, dovessero considerarsi compresi, a favore dei dipendenti interessati, oltre a quelli gia' espressamente contemplati nel testo originario dell'articolo, anche i servizi svolti presso enti o amministrazioni pubbliche in posizione di titolare di borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche assegnate a seguito di concorso, mentre il secondo - impugnato a sua volta in riferimento, oltre che agli artt. 3 e 97, in via subordinata, all'art. 81, quarto comma, Cost. - destinava il finanziamento - originariamente previsto, dall'art. 33 della legge regionale n. 32 del 1991, in favore di certe associazioni di produttori agricoli e di cooperative - al concorso della Regione al pagamento degli interessi su mutui di miglioramento fondiario, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Successivamente all'instaurazione del giudizio, infatti, il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la legge in questione come legge n. 6 del 6 marzo 1997 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 12 del 10 marzo 1997) omettendone entrambe le disposizioni impugnate, e pertanto, poiche' queste, rimaste in tal modo escluse dal testo della legge, non hanno prodotto, ne' sono in grado di produrre, alcun effetto sull'ordinamento, ricorrono i presupposti, come richiesto anche dall'Avvocatura dello Stato - non venendo in discussione questioni che si possano eventualmente prospettare in relazione alla legittimita' della promulgazione parziale delle leggi regionali siciliane in pendenza del giudizio di costituzionalita' promosso dal Commissario dello Stato - per far luogo all'adottata pronuncia. - V. S. nn. 342/1996 e 205/1996. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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