Corte costituzionale
Sentenza n. 214/1998
Corte cost., sent. 19 giugno 1998, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 214/1998
- Data di deposito
- 19 giugno 1998
- Data di decisione
- 1° giugno 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:214
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 61 del 21 gennaio 1994
- comma 1, 03, decreto-legge n. 496 del 4 dicembre 1993
- art. 25, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 44 del 19 aprile 1995
Parametri
Massime
Massima n. 23979
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 03, comma 1, del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con ampie modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 - emanato a seguito dell'esito abrogativo (dichiarato con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177) del 'referendum' indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993, tendente a sottrarre alle strutture del servizio sanitario nazionale le funzioni di controllo ambientale gia' ad esse attribuite da norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - e dell'art. 25, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44 - emanata a sua volta in attuazione della legge statale - impugnati entrambi, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto in forza di essi risulta assegnato alle istituite Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), e in particolare all'Agenzia della Regione Emilia-Romagna, con le relative dotazioni organiche, beni, attrezzature, ecc., il personale dei presidi multizonali di prevenzione (P.M.P.), gia' istituiti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 833 del 1978, e in particolare il personale del settore biotossicologico degli stessi, senza distinguere tra addetti alle attivita' trasferite e addetti in prevalenza ad attivita' rimaste di competenza del Servizio sanitario e precisamente dei dipartimenti di prevenzione delle USL istituiti a norma dell'art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Nell'ambito della logica a cui le contestate previsioni appaiono ispirate, e che - come si desume dai vari articoli delle due leggi, considerati nel loro insieme - e' quella di evitare soluzioni di continuita' in materia di controlli ambientali e segnatamente di impedire - nella consapevolezza che le attivita' tecniche, come le analisi di laboratorio, potevano essere, e di fatto erano, svolte promiscuamente al servizio sia dei controlli ambientali sia dei controlli propriamente sanitari - che si producesse a livello locale una duplicazione o uno smembramento delle strutture esistenti, con aggravio di personale e di spese, e quindi di curare particolarmente la coordinata disciplina delle modalita' di svolgimento da parte dell'ARPA di attivita' tecniche anche al servizio delle unita' sanitarie locali competenti in tema di controlli sanitari - logica che non solo non contrasta ma e' anzi conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione - deve riconoscersi la piena discrezionalita' del legislatore, sia statale che regionale, nel definire i criteri per la collocazione delle strutture tecniche presso i soggetti amministrativi competenti, e per la ripartizione e l'assegnazione del relativo personale, con cio' venendo meno anche le censure formulate in riferimento ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza. Mentre, per quella dedotta con richiamo al principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme, e' sufficiente osservare, per escluderla, che il rispetto della professionalita' degli addetti alle strutture tecniche non e' certo contraddetto dal loro trasferimento, conseguente alla nuova collocazione delle stesse strutture, quando resti ferma - come nel caso - la tipologia generale delle prestazioni richieste. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 03, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dell'art. 25, comma 1, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze