Corte costituzionale

Sentenza n. 200/1998

Corte cost., sent. 3 giugno 1998, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/1998
Data di deposito
3 giugno 1998
Data di decisione
20 maggio 1998
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:200

Norme oggetto del giudizio

  • art. 84, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967

Parametri

Massime

Massima n. 24062

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 84, quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri), <<nella parte in cui introduce un elemento di rigidita' ed astrattezza nella determinazione del canone degli alloggi forniti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero>>, in quanto l'ordinanza di rimessione e' priva di motivazione circa l'asserita violazione del predetto parametro costituzionale. red.: G. Leo

Massima n. 24063

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 84, quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri), <<nella parte in cui introduce un elemento di rigidita' ed astrattezza nella determinazione del canone degli alloggi forniti al personale di ruolo del Ministero degli Affari esteri in servizio all'estero>>, in quanto - posto che la norma denunciata prevede una forma di intervento dell'Amministrazione di carattere eccezionale, temporaneo e comunque facoltativo - il legislatore delegato, nella sua discrezionalita', ha ritenuto di operare una scelta semplificatrice, individuando una misura mediamente corrispondente al costo degli alloggi per i propri dipendenti, nel quale vanno compresi anche gli oneri sopportati esclusivamente dal medesimo Ministero nei periodi in cui gli alloggi rimangono inutilizzati a causa del trasferimento ad altra sede di chi ne fruiva o in conseguenza degli accordi eventualmente conclusi con i dipendenti, in base ai quali l'Amministrazione assume su di se' tutte le spese, anche di manutenzione ordinaria. Peraltro, la predetta norma non viola nemmeno il principio di eguaglianza, in quanto impone al Ministero di fissare il canone degli immobili concessi al proprio personale <<in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento>>. Ne consegue che la casualita' nell'assegnazione delle diverse abitazioni e l'uniformita' nella determinazione del relativo canone non derivano dalla norma 'de qua', ma piuttosto dalla sua applicazione in concreto e l'eventuale disparita' di trattamento, di mero fatto, non ha rilevanza ai fini della verifica della legittimita' costituzionale della medesima disposizione (v., tra le molte, le sentenze nn. 417 del 1996, 175 del 1997, 18 del 1998). red.: G. Leo

Massima n. 24064

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 84, quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri), <<nella parte in cui introduce un elemento di rigidita' ed astrattezza nella determinazione del canone degli alloggi forniti al personale di ruolo del Ministero degli Affari esteri in servizio all'estero>>, in quanto - premesso che la norma interposta rappresentata dalla legge delega 13 luglio 1965, n. 891, recante <<delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri>>, all'art. 3, numero 6) precisa che la determinazione degli assegni percepiti dal personale in servizio all'estero deve avvenire secondo un criterio che tenga conto di vari elementi, tra cui l'eventuale rimborso delle spese di alloggio e di viaggio, il trattamento di missione e, soprattutto, l'adeguamento <<tendenziale>> agli effettivi oneri sopportati dal personale a causa dello svolgimento delle funzioni - non e' prescritto che debba sussistere una perfetta corrispondenza tra l'ammontare dell'indennita' di servizio all'estero ed i suddetti oneri. Pertanto, la norma denunciata, che collega la misura del canone dovuto per gli alloggi forniti dall'Amministrazione all'indennita' di cui si tratta, non appare contrastante con la legge delega. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84, quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84, quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal medesimo tribunale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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