Corte costituzionale
Sentenza n. 185/1998
Corte cost., sent. 26 maggio 1998, n. 185
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 185/1998
- Data di deposito
- 26 maggio 1998
- Data di decisione
- 20 maggio 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:185
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, comb.disp., ult. prop., decreto-legge n. 23 del 17 febbraio 1998
- art. 3, comma 4, decreto-legge n. 23 del 17 febbraio 1998
- legge n. 94 del 8 aprile 1998
- art. 2, comma 1, ult. prop., decreto-legge n. 23 del 17 febbraio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 23980
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., il combinato disposto dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, del d.l. 17 febbraio 1998, n. 23 (recante: <<Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria>>), convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94, nella parte in cui non prevede l'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali, per le quali e' disposta la sperimentazione di cui all'art. 1, a favore di coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilita' economiche, secondo i criteri stabiliti dal legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali di cui in motivazione, in quanto - premesso che la questione ha ad oggetto la valutazione, alla stregua dei parametri anzidetti, della conformita' alla Costituzione di un atto normativo, che, con una disposizione singolare e in deroga alle procedure ordinarie, prevede, da un lato, una sperimentazione clinica semplificata e accelerata dei medicinali impiegati nel <<multitrattamento>>, consentendo ai medici, sino al termine della sperimentazione, il loro impiego nel campo oncologico (art. 3, comma 3); e, dall'altro, per l'effetto del divieto di inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi, conseguente all'art. 2 in oggetto, e della successiva norma introdotta dall'art. 3, comma 4, fa ricadere sui privati non ammessi alla sperimentazione le spese necessarie all'acquisto di tali medicinali - sotto il profilo della garanzia costituzionale della salute come diritto, in relazione al campo oncologico di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge, non appaiono sufficienti ne' la previsione dell'art. 4, volta alla determinazione di un ridotto prezzo di vendita dei medicinali facenti parte del <<multitrattamento Di Bella>>, concordato tra il Ministero della sanita' e le aziende farmaceutiche; ne' lo stanziamento, di cui all'art. 5-'ter', introdotto dalla legge di conversione, di una somma assegnata ai comuni, per l'anno 1998, destinata al finanziamento di contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose. La dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme censurate e' circoscritta entro i seguenti limiti: a) limite di oggetto, in relazione ai farmaci rientranti nel <<multitrattamento Di Bella>>, di cui all'art. 1 del d.l. n. 23 del 1998; b) limite di soggetti, in relazione ai pazienti affetti da patologie tumorali comprese tra quelle sottoposte alla sperimentazione in corso, di cui all'art. 1, rispetto ai quali il medico ritenga sotto la propria responsabilita', e sulla base di elementi obiettivi, che non esistano valide alternative terapeutiche tramite medicinali o trattamenti gia' autorizzati per tali patologie; c) limite di tempo, in relazione al periodo della sperimentazione di cui all'art. 1, cioe' fino al momento in cui sia possibile disporre di dati scientificamente attendibili, in base ai quali si possa uscire dalla situazione di incertezza attuale circa la non implausibile efficacia del <<multitrattamento Di Bella>>, momento in cui dovra' operare la disciplina a regime. red.: G. Leo
Massima n. 23981
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 70 e 77 Cost. - dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, del d.l. 17 febbraio 1998, n. 23 (recante: <<Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria>>), non apparendo corretta la premessa esegetica da cui muove il giudice 'a quo' - a parere del quale si sarebbe determinata una irragionevole disparita' a danno dei farmaci che compongono la <<multiterapia Di Bella>>, per i quali soltanto il d.l. n. 23 richiederebbe la disponibilita' di risultati di studi clinici di fase seconda quale condizione per il loro inserimento nell'elenco dei medicinali innovativi - poiche' il decreto-legge, pur riguardando precipuamente le sperimentazioni cliniche in campo oncologico, introduce <<altre misure in materia sanitaria>>, e nel preambolo si fa certo riferimento al <<multitrattamento Di Bella>>, ma anche, in via generale, all'impiego di medicinali per indicazioni terapeutiche non autorizzate. Ne consegue che, pur trovando la propria essenziale ragion d'essere nell'esigenza di <<disciplinare, in via eccezionale, la sperimentazione clinica del multitrattamento Di Bella>> e di dare risposta ai problemi correlati, il predetto decreto-legge non si limita a tale vicenda, per cui non vi e' discriminazione oggettiva a danno dei farmaci che compongono detta terapia. Inoltre, la circostanza che il decreto-legge n. 23 incida sui procedimenti giurisdizionali pendenti non porta a ravvisare la violazione dei parametri indicati dal giudice 'a quo' con riferimento al <<principio di generalita' e astrattezza della legge>> e alla <<divisione tra poteri>>: in proposito basta sottolineare che il decreto-legge non ha, a questo riguardo, carattere retroattivo. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, del d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94, nella parte in cui non prevede l'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali, per le quali è disposta la sperimentazione di cui all'art. 1, a favore di coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilità economiche, secondo i criteri stabiliti dal legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali di cui in motivazione.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 23 del 1998, sollevata in riferimento agli artt. 3 - per i profili diversi da quelli sui quali si fonda la dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui al precedente capo - 70 e 77 della Costituzione, dalle ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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